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Giovedì, 02 Marzo 2017 14:32

Reintegra del lavoratore con patto di prova nullo

La sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 3 novembre 2016 limita l'estensione delle tutele crescenti riconosciute dal Jobs Act, riconducendo il licenziamento illegittimo, intimato per patto di prova nullo, ad un caso di insussistenza del fatto materiale e, quindi, alla reintegra del lavoratore e al riconoscimento di un indennizzo risarcitorio in misura predefinita.

Il giudice milanese si è espresso sul licenziamento di un lavoratore, assunto con contratto a tutele crescenti, che non aveva superato il periodo di prova, giudicandolo illegittimo, poiché il datore di lavoro non aveva dimostrato di aver sottoscritto la lettera di assunzione contenente il patto di prova sul periodo di libera recedibilità dal rapporto e deliberando la reintegra del lavoratore, come nei casi in cui si dimostri l'insussitenza del fatto materiale alla base di un licenziamento disciplinare (ex art. 3, comma 2 del Dlgs n.23/2015).

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