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Venerdì, 24 Febbraio 2017 12:30

Apprendistato con lavoratori in mobilità o beneficiari di trattamento di disoccupazione

E’ prevista la possibilità di assumere con apprendistato professionalizzante i beneficiari di indennità di mobilità (non è sufficiente l’iscrizione alle liste di mobilità) e i percettori di trattamenti di disoccupazione (Dlgs n.81/15). Questa tipologia contrattuale deroga all'età di 29 anni (stabilita per gli altri apprendisti), consentendo l'assunzione di soggetti di qualsiasi età.

Le istruzioni Inps sulla materia risalgono al 2013 (messaggio n. 11761/13), quindi a prima dell’entrata in vigore del Jobs act che ha regolamentato ed introdotto l’ampliamento dell’apprendistato ai percettori dei trattamenti di disoccupazione e limitato l’applicabilità del medesimo contratto ai percettori dell’indennità di mobilità (prima era sufficiente l’iscrizione alle liste). Il termine dell’impianto normativo sulla mobilità con il 31 dicembre 2016, inoltre, lascia con regole poco chiare il regime contributivo applicabile dal 2017 a tali soggetti.

Qualsiasi età

SCHEDA 16 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE BENEFICIARI INDENNITA’ DI MOBILITA’ O TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

Datori interessati

Destinatari

Tipologia di contratto

Incentivo

Fonte normativa

Tutti i datori di lavoro

Comprese le società cooperative

Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione

(no lavoratori beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione)

Apprendistato professionalizzante finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale

(1) incentivi normativi

(2) incentivi contributivi

(3) incentivi economici

Art. 47, c. 4, D. Lgs. 81/2015

Circ. Inps n.128/12

Msg Inps n.11761/13

Interpello Min. Lav. n.19/16

OPERATIVO

1        Incentivi normativi

Computo: gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999)

2       Incentivi contributivi

Per i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% per 18 mesi (a carico del lavoratore 5,84%). Al termine del periodo agevolato, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena. 

Non sono ancora state emanate da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps le disposizioni applicative per quanto riguarda il trattamento contributivo in caso di assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

3       Incentivi economici

Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante.

Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (per 12,24, 36 mesi).

De minimis: L’agevolazione non è soggetta alla regola del “de minimis”.


Guida sgravi 2017 edita da Fondazione Studi

 Riordino dei contratti di lavoro

e revisione normativa sulle mansioni

Dlgs n.81/15

25 giugno 2015

I CONTRIBUTI VIDEO NELLA PAGINA SPECIALE 12° FORUM LAVORO (VIDEO)

8 schede sui contratti di lavoro

Circolare n. 13/15

Circolare n. 14/15

Circolare n. 16/15

Circolare n. 18/15

Parere n. 3/2015

Approfondimento del 15/12/2015

Circolare n.4/16

E book competenze dei Cdl