E’ entrato in vigore il 18 febbraio 2017 (pubblicazione in GU n.40/17) il decreto legge n. 13 del 17 febbraio che introduce misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e d’integrazione dei cittadini stranieri, nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Con questa norma cambia la procedura di riconoscimento della condizione di rifugiato politico.
E’ prevista l’istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali e misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti.
Saranno costituite, presso 14 tribunali ordinari (Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia) sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea con competenza in tema di asilo e immigrazione. Sono previste, inoltre, nuove applicazioni straordinarie di magistrati presso i tribunali interessati dall’aumento dei procedimenti in materia di protezione internazionale e la formazione specifica dei magistrati ordinari assegnati alle nuove sezioni specializzate, a carico della scuola superiore della magistratura.
E’ stata istituita l’obbligatorietà della videoregistrazione del colloquio personale dell’interessato davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale videoregistrazione rivestirà un ruolo primario nel caso di ricorso in sede giurisdizionale.
E’ stata introdotta anche la cancellazione di un grado di giudizio nei ricorsi a fronte del rigetto della domanda di asilo, entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso, infatti, il tribunale decide sulla base degli elementi disponibili. Tuttavia il decreto non sarà appellabile, ma solo oggetto di ricorso in Cassazione.