Contributi previdenziali rimborsabili solo in caso di incompatibilità all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, dimostrata dal Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza all'Ente di previdenza.
A precisarlo sulle pagine di Italia Oggi Sette è l'Enpacl, l'Ente di previdenza di categoria, precisando che la restituzione dei contributi per il periodo di incompatibilità avviene senza maggiorazioni né interessi e non prevede sanzioni per il Consulente del Lavoro interessato.
L'articolo integrale, intitolato: "Rimborsi, Enti in ordine sparso", è disponibile nel servizio di rassegna stampa nazionale quotidiana per i Consulenti del Lavoro iscritti al portale www.ful.cloud.
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