Tra le novità delle misure introdotte con il D.L. n. 193/2016, varato ad ottobre dello scorso anno, particolare riferimento viene dato alle comunicazioni IVA. Come riassume il Segretario del Consiglio Nazionale, Sergio Giorgini, in web tv entrano in vigore importati modifiche alla disciplina fiscale.
La periodicità della comunicazione IVA, a carico di ogni cittadino, professionista ed impresa, deve essere svolta tramite comunicazioni trimestrali, attraverso otto adempimenti annuali: di questi, quattro riguardano i dati delle fatture ovvero le comunicazioni analitiche che segnalano committenti, commissioni, cessioni, importo, imponibile e aliquota fiscale, oltre a tutti i dati relativi alla variazione delle fatture e delle bollette doganali. I restanti quattro adempimenti, invece, sono relativi alle liquidazioni, sia di natura mensile, sia trimestrale.
Il calendario delle comunicazioni IVA, precisa Giorgini, è scandito dalle trasmissioni telematiche dei flussi presso l’Agenzia delle Entrate con quattro comunicazioni trimestrali: entro il 31 maggio la prima comunicazione; entro il 16 ottobre la comunicazione valida per il secondo trimestre; entro il 30 novembre quella per il terzo trimestre ed, infine, entro il 28 febbraio l’invio del flusso fiscale relativo al quarto trimestre.
I soggetti passivi sono coloro che esercitano attività di impresa e varie professioni, compresi anche gli enti pubblici o privati che svolgono attività commerciale in via esclusiva o prevalente. Non devono, invece, inviare la comunicazione IVA gli agricoltori che presentano un volume di affari pari a 7.000 euro annui e tutti i soggetti che, ad esempio, beneficiano del regime forfettario.
L’articolazione della comunicazione IVA, nella sua vesta innovativa, è finalizzata a recuperare il gettito di presunte evasioni fiscali. Ciononostante, anche il sistema sanzionatorio presenta delle novità. Le sanzioni amministrative per le violazioni sui nuovi adempimenti vengono infatti attenuate: per ogni fattura omessa è prevista una sanzione di 2 euro con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, e una riduzione alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per i dati delle liquidazioni omesse, incomplete o infedeli rispetto alla comunicazioni sono previste sanzioni da 500 a 2.000 euro, ridotte in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.
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