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Venerdì, 10 Febbraio 2017 08:31

Amministratore di società e subordinazione

L'amministratore di società non è un lavoratore parasubordinato

Il rapporto tra un amministratore e la società non essendo contraddistinto dal coordinamento, non può essere compreso tra i contratti di lavoro parasubordinato.

La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 1545/17, ribalta completamente la pronuncia precedente delle stesse sezioni unite del 1994. Secondo la Cassazione, il mutato assetto normativo sviluppatosi dal 2003 in poi impone un radicale ripensamento rispetto alla decisione del 1994 ed alle conseguenze che ne sono derivate e ne derivano trasversalmente in vasti campi dell' ordinamento. La sentenza esamina tutti i passaggi necessari a definire il rapporto: quesito, fatto e motivi del ricorso, natura del rapporto che lega la società e l’amministratore, dottrina conseguente, stato della giurisprudenza, anche quella post 1994, critiche alla teoria del rapporto parasubordinato, tesi del rapporto societario e precisazioni sulle funzioni dell’amministratore.

La Cassazione punta sull’inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i quali instaurare, non solo un rapporto contrattuale, ma un qualsiasi rapporto intersoggettivo, l'impossibilità di una diversificazione di posizioni contrapposte e l'inesistenza di separazione tra funzione di gestione e funzione sottoponibile a verifica, controllo e disciplina. Su queste basi, pertanto, l'attività dell'amministratore non può, per sua natura, essere coordinata da alcuno.