L’INPS riepiloga con la circolare n. 29/17 tutti gli adempimenti ai quali sono tenuti lavoratori e datori nell’ipotesi di donazione di sangue (requisiti, documentazione, Uniemens, pagamenti diretti, ecc). L’Istituto, infatti, rimborsa il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato che donano il sangue.
Nella circolare l’INPS spiega anche come procedere nel caso in cui il lavoratore dipendente sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti. Egli ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi:
a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.
La retribuzione andrà determinata applicando i criteri delineati nelle circolari INPS nn. 25 e 115 del 1981, relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.