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Mercoledì, 08 Febbraio 2017 15:23

Rami d'azienda, non basta trasferire i lavoratori

Il trasferimento di ramo d'azienda nuovamente sotto la lente della Cassazione. Con la sentenza n.1316/17 la Corte ha ritenuto non sussistente una cessione (art.2112 del Codice civile) nel caso in cui non vengano trasferiti, oltre ai dipendenti addetti al ramo stesso, anche i beni materiali essenziali e indispensabili per l'esecuzione dell' attività lavorativa e qualora i lavoratori ceduti non abbiano l’autonomia operativa necessaria a determinare il contenuto della prestazione lavorativa.

L’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto, afferma la Corte, può non coincidere con la materialità dello stesso, ma comunque l’autonomia dell’entità ceduta deve essere obiettivamente apprezzabile, sia pure con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l’imprescindibile requisito comunitario della sua conservazione.

L’art. 1 lett. b) della direttiva 2001/23 stabilisce, infatti, che è considerato come trasferimento quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

Ciò suppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (c. 5 art. 2112 cc come sostituito dall’art. 32 c. 1 Dlgs n. 276/03) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento. La ratio è quella di evitare che le parti imprenditoriali possano creare, in occasione della cessione, strutture produttive che, in realtà, costituirebbero l’oggetto di una forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un’entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità.

La Corte di Giustizia, cui compete l’interpretazione del diritto comunitario, ha affermato che, proprio per garantire una protezione effettiva dei diritti dei lavoratori in una situazione di trasferimento, obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/23, il concetto di identità dell’entità economica non può riposare unicamente sul fattore relativo all’autonomia e che l’impiego del termine “conservi” implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento pur non ostando che uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa non possa costituire di per sé ostacolo all’applicazione della direttiva 2001/23.