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Lunedì, 06 Febbraio 2017 14:40

Nessuna maxi-sanzione in caso di distacco fittizio

Nessuna maxi-sanzione per le imprese che effettuano distacchi fittizi per eludere le norme sulle condizioni di lavoro e sicurezza sociale. A precisarlo è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sua circolare n.1/2017 riguardante l'attività di vigilanza in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.

Si può parlare di distacco non genuino quando l’impresa distaccante è una società fittizia, perché non esercita alcuna attività economica nel Paese di origine oppure quando non presta alcun servizio, ma si limita a fornire solo il personale in assenza di autorizzazione per l'attività di somministrazione. Il distacco, però, è fittizio anche quando il lavoratore distaccato, al momento dell’assunzione da parte dell’impresa straniera distaccante, già risiede e lavora abitualmente in Italia oppure quando è stato licenziato durante il periodo di distacco e, in assenza di una comunicazione, continua a prestare attività lavorativa, sostanzialmente in nero, presso l’impresa distaccataria.

Le sanzioni per il distacco non autentico e tutti gli obblighi a carico del prestatore di servizi sono riepilogati a pag. 14 di Italia Oggi Sette, il quotidiano disponibile nel servizio di rassegna stampa quotidiana gratuita per gli iscritti al portale di Fondazione UniversoLavoro

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