Documento unico di regolarità contributiva (DURC), modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, ha modificato l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line.
Con la circolare n.17/17, l’INPS, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro, illustra i contenuti delle modifiche.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015)
Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 prevedendo che “I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili.”
Dalla nuova formulazione della norma tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015)
Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art.5 del D.M. 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali.
Ai fini dell’attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.