È illegittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente assente dal lavoro per terapia riabilitativa connessa allo stato di tossicodipendenza.
La Corte di Cassazione con la sentenza 1319/17 ha affermato che i lavoratori tossicodipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario a seguire i programmi terapeutici e di riabilitazione. Le assenze legate alla permanenza in un centro di disintossicazione non possono essere ritenute ingiustificate e utilizzate per supportare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
All'origine del licenziamento vi erano state le assenze del lavoratore protrattesi dal 17.8.09 al 2.9.09, periodo durante il quale era stato ricoverato presso una struttura privata per esigenze di recupero connesse al suo stato di tossicodipendenza e per le quali egli aveva chiesto fin dal 29.7.09 un'aspettativa non retribuita dal 17.8.09 al 27.2.11, aspettativa poi concessagli dalla società il 10.9.09, ma con decorrenza dal giorno 3.9.09. La contestazione disciplinare di essersi ingiustificatamente assentato dal 17.8.09 al 2.9.09 gli era stata poi mossa il 30.10.09.
La sentenza ha evidenziato non solo e non tanto la tardività della contestazione disciplinare rispetto alle assenze addebitate, quanto la contraddittorietà fra tale contestazione e la concessione (avvenuta il 10.9.09) dell'aspettativa, peraltro riferita al periodo immediatamente anteriore. Tale contraddittorietà è rilevante proprio perché la ratio del principio di immediatezza della contestazione disciplinare riflette l'esigenza che siano osservati i canoni di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro.