///**/
Venerdì, 27 Gennaio 2017 14:44

Licenziamento lavoratrici madri, non basta la giusta causa

Per licenziare una lavoratrice madre non basta la giusta causa, ma è necessario ricercare la colpa grave.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.2004/2017, si è espressa su un licenziamento irrogato per assenza ingiustificata sulla base del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto per arbitrarie assenze dal servizio per oltre 60 giorni consecutivi. Nel caso specifico, la lavoratrice, dopo un licenziamento seguito da una riammissione in servizio, era stata trasferita presso un altro ufficio, ma non si era mai presentata, rimanendo assente ingiustificata per più di 60 giorni consecutivi. All'assenza è seguito il licenziamento come previsto dal contratto collettivo del settore.

La Corte di Cassazione ha affermato che il giudice d’appello non si era conformato alla sentenza n.19912/11, che prevede che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre sia reso inoperante (Dlgs n. 151/01 art. 3 a)quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dal contratto collettivo quale giusta causa di licenziamento, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla norma e diversa per gravità, rispetto a quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d’inadempimento del lavoratore sanzionati con il licenziamento. Al giudice spetta l’accertamento e la valutazione della colpa grave, tendendo conto che la donna si trova in una fase rilevante della sua vita, con possibili ripercussioni su piani diversi ed eventualmente concorrenti (personale e psicologico, familiare, organizzativo).