A seguito del dlgs n.148/2015 le Province autonome di Trento e Bolzano hanno istituito un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale denominato Fondo di solidarietà del Trentino, a cui viene applicata la disciplina dei fondi di solidarietà.
Dopo aver fornito le istruzioni per la compilazione dei modelli Uniemens con cui versare il contributo ordinario di finanziamento dovuto al Fondo, l'Inps interviene con il messaggio n. 327 del 24 gennaio 2017 per spiegare come fare domanda per l'assegno ordinario.
La richiesta deve essere presentata in via telematica alla sede di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per consentire alle aziende di rispettare i termini e garantire ai beneficiari dell'assegno continuità di reddito, l'Inps ha precisato che il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 ed il 24 gennaio 2017 (data di pubblicazione del messaggio) è neutralizzato. Di conseguenza, "per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo neutralizzato la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio". Per le sospensioni e le interruzioni verificatesi dal giorno successivo il 24 gennaio 2017, invece, il termine dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L'Istituto ricorda nel messaggio anche la documentazione da presentare al momento della richiesta dell'assegno e la procedura da seguire per fare domanda. Questa, infatti, è disponibile sul portale www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
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