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Lunedì, 23 Gennaio 2017 10:28

CIG in deroga per settore pesca

Le aziende del settore pesca annualmente effettuano un periodo di sospensione obbligatoria per favorire il ripristino delle condizioni biologiche e marine e, da alcuni anni, è previsto il ricorso alla CIG in deroga quale strumento di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi in quel periodo.

Per il 2016, l'INPS con circolare n. 177 del 13 settembre 2016 e con successivo messaggio n. 75 del 9 gennaio 2017 ha fornito i dettagli specificando le modalità operative per la presentazione della domanda CIG.

L'Istituto ha previsto espressamente che non troveranno accoglimento le domande che nel quadro B contengano data e/o numero del decreto diversi da quanto indicato nelle due disposizioni di prassi (data 5/8/2016 e numero 1600069).

È stato segnalato da parte di diversi colleghi che tali domande (modello SR100) vanno presentate con software Inps Digiweb ma, la più recente versione di tale software al quadro B non contempla alcun campo "data" inoltre, in fase di compilazione del successivo modello SR41 per il pagamento diretto delle somme ai lavoratori, nel campo relativo al numero del decreto è possibile inserire solo 6 cifre mentre il decreto è composto da 7 cifre.

Il Consiglio Nazionale ha interessato la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del reddito ed è pervenuta la risposta in calce che dovrebbe risolvere le difficoltà operative denunciate.

-          Per quanto riguarda la domanda aziendale SR100, la versione più recente di Digiweb non contempla l’inserimento del campo data in quanto per l’identificazione è sufficiente il numero di decreto. Questo rappresenta una semplificazione in fase di compilazione del modello. A seguire la schermata esemplificativa;

-          Per quanto riguarda i files SR41 NON occorre indicare il numero decreto che è un campo facoltativo, dal momento che la procedura è in grado di associare l’SR41 all’autorizzazione in base agli altri dati in possesso dell’Istituto. In particolare, il numero decreto è derivato da quello presente sull’autorizzazione su Sistema Unico.

 Ad integrazione, si precisa che sulla questione il Minlav si è già espresso con questo passaggio che qui riporto integralmente:

“In relazione alla vostra nota di cui all’oggetto, si fa presente che lo spostamento del termine di scadenza per la presentazione delle domande  è stato fissato dal Decreto Interministeriale del 5/8/2016

Quanto agli “ostacoli e ragioni tecniche” va sottolineato che essi non sono di natura procedurale quanto normativa; infatti la modalità di presentazione delle domande , così come illustrata nel messaggio dell’INPS, dipende essenzialmente dal limite normativo dei max tre mesi ad unità operativa dettato dal  decreto interministeriale dei criteri generali sugli ammortizzatori in deroga dell’1/8/2014 n.83473; la domanda di sospensione da parte dell’azienda non può superare il limite di tre mesi (anche come somma di più periodi) al contrario quello la vostra proposta è presentare un’unica domanda con inizio sospensione coincidente con il primo lavoratore sospeso e fine sospensione coincidente con la data di sospensione dell’ultimo lavoratore , ciò riporterebbe al concetto di max tre mesi al lavoratore e non ad azienda. Cosa sulla quale questo Ministero si è espresso sempre in senso negativo”.