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Giovedì, 19 Gennaio 2017 09:16

Formazione continua obbligatoria, autocertificazione entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio 2017, a conclusione del biennio 2015-2016, ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, dichiarazione corredata dell'elenco sia delle attività formative da lui tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), sia degli eventi formativi seguiti, fatta eccezione per quelli già registrati  sul sito di Teleconsul.  La mancata presentazione costituisce illecito disciplinare. 

Tutta la documentazione relativa alla formazione dichiarata dovrà essere conservata dal Consulente per i sei mesi successivi alla presentazione dell'autocertificazione, ai fini di possibili controlli da parte del Consiglio Provinciale.

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