Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia
L’Inps interviene con il messaggio n. 99/17sulle conseguenze dell’art. 2, co. 71 della legge n. 92/02 che ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
· indennità di mobilità ordinaria;
· trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 - 19 della legge n. 427/75.
La legge 92/12 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
1. Cessazione dell’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia:
dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione, salvo quanto di seguito indicato. A partire da gennaio 2017, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.
2. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d'ingresso alla mobilità:
le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
3. Abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità:
gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.