///**/
Mercoledì, 11 Gennaio 2017 12:36

Debiti Inps oltre 10 mila €, periodo da verificare

Dopo la riforma intervenuta con il Dlgs n. 8/16 l'imprenditore rischia una condanna per evasione contributiva quando il debito con l'Inps supera i 10 mila euro l'anno e anche se in relazione ad alcune mensilità il reato si è prescritto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 649 del 9 gennaio 2017 respingendo il ricorso di un contribuente accusato di non aver versato, nel 2007, contributi per un importo superiore a 10 mila euro.

”L’omissione del versamento delle ritenute previdenziali integra reato se l'importo è superiore a quello di 10 mila euro annui, quindi, il legislatore non si è limitato semplicemente a introdurre un limite di «non punibilità» delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso. In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10 mila euro senza che, peraltro, data la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano «aprire» un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso, non possono segnare, in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere)”.