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Mercoledì, 11 Gennaio 2017 10:04

Licenziamento disciplinare: tempestività è relativa

La tempestività d’una contestazione disciplinare va valutata muovendo non dall’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne abbia acquisito in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.50/17 ha affermato che i giudici di merito hanno considerato che i quasi dodici mesi trascorsi dalle condotte addebitate alla reazione disciplinare del datore di lavoro sono stati impiegati da accertamenti complessi (visto il numero elevato di biglietti illecitamente rimborsati o rivenduti), che hanno richiesto ben due commissioni d’indagine (pervenute a conclusioni non coincidenti quanto ai potenziali responsabili delle infrazioni). In particolare, la contestazione è stata mossa al ricorrente venti giorni dopo la pronuncia della seconda commissione, vale a dire in un termine congruo e rispettoso anche dell’art. 61 cit. CCNL invocato dal ricorrente.

Quello dei tempi realmente necessari alle verifiche aziendali è un apprezzamento in punto di fatto, in quanto tale riservato al giudice del merito, come da costante giurisprudenza della Cassazione cui viene data continuità anche con questa sentenza.