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Lunedì, 26 Giugno 2017 12:00

FCO: recupero debiti formativi entro il 30 giugno

Regole alla base della Formazione Continua Obbligatoria, al 31 dicembre è scaduto il biennio di valutazione

Sono soggetti all'obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo. E' obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti. Per i consulenti neo iscritti  l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato. Leggi il regolamento sulla FCO. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.

I crediti relativi ad eventi (anche fuori Provincia) in cui la registrazione delle presenze è avvenuta tramite DUI possono essere verificati in qualunque momento nella specifica area del sito Teleconsul –DUI; la username richiesta corrisponde alla parte antecedente la @ dell’indirizzo pec associato al DUI, mentre la password  corrisponde alle ultime cinque cifre del numero di tessera.

Ricordiamo anche che, ai fini del conseguimento dei crediti, oltre a seguire gli eventi organizzati "in aula" dai singoli Consigli Provinciali, un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi, che prevede anche la modalità di formazione e-learning.

Entro il 28 febbraio 2017, a conclusione del biennio 2015-2016, ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, dichiarazione corredata dell'elenco sia delle attività formative da lui tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), sia degli eventi formativi seguiti, fatta eccezione per quelli già registrati  sul sito di Teleconsul.  La mancata presentazione costituisce illecito disciplinare. 

Tutta la documentazione relativa alla formazione dichiarata dovrà essere conservata dal Consulente per i sei mesi successivi alla presentazione dell'autocertificazione, ai fini di possibili controlli da parte del Consiglio Provinciale.

Maggiori informazioni sugli accreditamenti e sugli enti formatori si avranno consultando il Vademecum sulla Formazione continua obbligatoria edito dal CNO