L’INPS con il Messaggio n. 75/17 interviene sulla Cassa Integrazione Guadagni in deroga Settore Pesca (Decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016) e sulla presentazione delle istanze annualità 2016.
L’Istituto, con circolare n.177 del 13 settembre 2016, ha già fornito indicazioni ed istruzioni operative in relazione alla gestione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore pesca, per le istanze riferite a periodi di competenza annualità 2016.
L’art.1, comma 2, del D.I. n.1600069/16, prevede un limite massimo di concessione per azienda pari a tre mesi per l’annualità 2016. L’Istituto potrà procedere alla liquidazione delle sole domande che rispettino complessivamente il limite massimo dei tre mesi. Pertanto, si configurano due modalità di presentazione delle istanze, come evidenziato nella circolare n.177/16:
- potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a tre mesi;
- potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100.
L’Istituto non potrà autorizzare:
1. le domande i cui periodi d’intervento, valorizzati nella colonna “Periodo” del quadro”C”, siano superiori a tre mesi;
2. in caso di più richieste per periodi di intervento frazionati, le ultime domande, in ordine cronologico, il cui periodo d’intervento determina il superamento del predetto limite concessorio per azienda, pari a tre mesi nell’annualità 2016 (tale limite corrisponde alla matematica sommatoria dei giorni inseriti nel quadro “C” di ciascuna domanda seguendo l’ordine cronologico temporale ad esclusione dei mesi di calendario richiesti calcolati per intero).