La fruizione della Naspi non è causale che dà diritto al riscatto contributivo parziale presso il fondo pensione. Lo afferma la Covip in risposta ad un quesito in materia di riscatto della posizione di previdenza integrativa. La Covip, inoltre, risponde che il licenziamento collettivo consente il riscatto, nonostante l'abrogazione dell'indennità di mobilità avvenuta l'1/1/2017.
Con una nota è stato chiesto alla Covip di conoscere se la fruizione della “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), istituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati), possa essere ricondotta tra le causali previste dall’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 alla stregua dell’indennità di mobilità di cui è prevista l’abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017. Al riguardo, è stato evidenziato che l’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 consente il riscatto parziale della posizione individuale maturata in caso, tra l’altro, di “ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità”.
In base alla normativa di settore è quindi la” procedura di mobilità” a rappresentare uno degli eventi al cui verificarsi è possibile per l’iscritto avanzare richiesta di riscatto parziale della posizione e non già la percezione della relativa indennità di mobilità, come invece rappresentato nella richiesta di parere. Quanto all’indennità di mobilità, disciplinata dall’art. 7 della legge n. 223 del 1991, la stessa non sarà più in vigore dal 1° gennaio 2017, essendo stata abrogata dall’art. 2, comma 71, lett. b) della legge n. 92 del 2012. I lavoratori oggetto della procedura di mobilità potranno pertanto beneficiare dal 2017 della prestazione NASpI, laddove presentino tutti i requisiti fissati dall’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015.
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