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Giovedì, 05 Gennaio 2017 17:00

Sisma, Inps fornisce istruzioni sulle sospensioni

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione dei termini di pagamento delle rate di ricongiunzione, riscatto, rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/62. Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189

Con la circolare n. 1/17 l’Inps fornisce le istruzioni per la sospensione dei termini di pagamento delle rate di onere per ricongiunzione, riscatto, rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/62, in favore dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. Analoghe istruzioni sono state già fornite con messaggio n.4974/2016 con riferimento ai soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Nel confermare le disposizioni contenute nel messaggio n.4974/2016 con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (elenco allegato messaggio n.4974/2016), l’INPS fornisce analoghe istruzioni con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

La legge 15 dicembre 2016, n. 229  ha disposto, nei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, indicati nell’allegato 2 alla citata legge,   la sospensione dei  termini relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione obbligatoria in scadenza  nel  periodo  dal  26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. In base a quanto disposto dall’art.1, comma 1,  del D.L. 189/2016, così come modificato dalla legge n.229/2016, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto il beneficio in esame si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione di detta dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps territorialmente competenti.

La sospensione riguarda anche le rate di onere per riscatti, rendite e ricongiunzione (prima rata e successive). Il periodo di sospensione è neutro ai fini del pagamento, mentre dal 1° ottobre 2017 gli interessati sono rimessi nei termini conservando ovviamente il diritto a tutte le condizioni dell’originale piano di ammortamento. La sospensione dei termini si applica a favore dei soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 erano residenti nei Comuni colpiti dal terremoto indicati nell’allegato alla presente circolare (Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016).