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Giovedì, 05 Gennaio 2017 09:41

Il welfare aziendale dopo la manovra

Nel corso del 2016 è stata introdotta la tassazione con imposta sostitutiva del 10% dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tra le novità più importanti riguardanti il welfare aziendale, apportate dalla legge di stabilità 2016, la possibilità per i lavoratori di sostituire i premi di risultato collegati alla produttività e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa con i benefit detassati secondo quanto disposto dall’articolo 51 del Tuir.

Ora la legge di stabilità 2017 potenzia la scelta dei lavoratori che partecipano ai piani di welfare sostitutivo estendendo la facoltà di scambio anche ai benefit contenuti nell’articolo 51, comma 4, del Tuir; in particolare stabilisce che sono esclusi dall’imposta del 10% tutte le somme premiali destinate agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ed ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato. La seconda novità, invece, riguarda la possibilità di scambiare le somme premiali con alcuni benefit, senza dover concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche in caso di superamento dei limiti di esenzione fiscale previsti dalle norme. Un esempio è rappresentato dalla sostituzione dei premi con i contributi ai fondi pensione e alle casse di assistenza sanitaria e con l'attribuzione di azioni.

Si ricorda, inoltre, che un'altra novità apportata dalla nuova legge di bilancio è quella riguardante l'ampliamento della platea dei beneficiari del bonus produttività attraverso l’aumento della soglia reddituale entro cui i dipendenti possono fruire della detassazione dei premi e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Con l'estensione del limite a 80.000 euro rientrano nell'agevolazione anche quadri e dirigenti di prima fascia. La manovra, inoltre, ha esteso fino a 4.000 euro lordi le somme che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% consentendo, così, un risparmio pari alla differenza tra l’aliquota marginale Irpef applicabile (oltre le addizionali regionale e comunale) e il 10% di imposta sostitutiva.

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