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Lunedì, 02 Gennaio 2017 13:51

Ricorsi amministrativi avverso atti di accertamento sul lavoro: la nuova procedura

Dal 1° gennaio i ricorsi sull’applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, contributiva ed assicurativa non hanno più a oggetto le ordinanze ingiunzioni, emesse ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, ma gli "atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria". A precisarlo la circolare n.4 del 29 dicembre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, divenuto definitivamente operativo il primo giorno del nuovo anno, che annuncia l'operatività della nuova procedura sui ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia lavoristica e previdenziale introdotta dal decreto legislativo n.149/2015.  

La circolare fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione e trattazione dei ricorsi, in particolare con riferimento al nuovo articolo 16 del D.lgs. n. 124/2004 che consente di impugnare innanzi al direttore dell'Ispettorato territorialmente competente anche gli atti di accertamento degli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, diversi da quelli che operano all'interno dell'Ispettorato nazionale e che procedono all'accertamento delle "violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro".

L'Agenzia specifica che il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell’atto e deciso entro i 60 giorni dal ricevimento. Oltrepassato questo termine il ricorso viene respinto. I ricorsi vanno presentati alla sede dell’Ispettorato competente per il luogo in cui è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare e che deve essere allegato al ricorso. Si chiarisce, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 non si può più impugnare l’ordinanza ingiunzione concernente la sussistenza o qualificazione di rapporti di lavoro (ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004), ma solo l’atto di accertamento dell’Ispettorato e l’atto adottato dal personale ispettivo degli enti di previdenza.

Nella comunicazione firmata dal Direttore Pennesi anche i chiarimenti sui ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017 e sul regime transitorio applicabile.

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