Retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2026, il Decreto 29 maggio 2026 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all’estero.
Il provvedimento stabilisce l'ammontare delle retribuzioni convenzionali per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Tali importi sono utilizzati come base per il calcolo dei contributi per le assicurazioni obbligatorie e, dal punto di vista fiscale, dell’imposta sul lavoro dipendente nei casi in cui il salariato presta la propria attività all’estero in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto da dipendente, e soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi come stabilito dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir. Al decreto, sono allegate, come di consueto, le tabelle con le retribuzioni da applicare, divise per settore e per qualifica funzionale.
INPS
Deleghe lavoro domestico. Indicazioni in caso di decesso del titolare
L’INPS, con il messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026, comunica che non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico dopo il decesso del datore di lavoro.
Se al momento del decesso è già attiva o in fase di attivazione una delega a professionisti, associazioni sindacali o agenzie per il lavoro, questi intermediari autorizzati possono comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso, scaduti i quali l’INPS procederà comunque alla chiusura d’ufficio.
In assenza di una delega attiva, ed entro gli stessi 60 giorni, la cessazione del rapporto può essere effettuata direttamente dall’erede attraverso due modalità:
mediante il Contact Center Multicanale, previo utilizzo del PIN telefonico generato nella propria area personale “MyINPS “, accedendo con SPID, CIE o CNS;
inviando una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla sede INPS territorialmente competente.
Se l’erede preferisce affidarsi a un intermediario autorizzato sprovvisto di delega precedente, quest’ultimo potrà richiedere la chiusura del rapporto trasmettendo alla PEC dell’INPS competente il modulo “AP17” o una dichiarazione firmata dall’erede, allegando copia del documento d’identità di quest’ultimo.
Assegno sociale: avvio campagna proattiva
Con il messaggio 12 giugno 2026, n. 1974, l’INPS informa che l’approccio proattivo è stato esteso ai servizi relativi all’Assegno sociale.
In quest’ottica, dal 15 giugno, attraverso la “Piattaforma di Personalizzazione e Proattività”, finanziata con il PNRR, sarà avviata una campagna di comunicazione rivolta ai potenziali beneficiari dell’Assegno sociale che hanno fornito il consenso ai servizi proattivi.
Gli utenti saranno contattati direttamente dall’INPS mediante un’apposita comunicazione.
Una volta ricevuto l'invito dall'INPS a verificare i requisiti, gli interessati potranno presentare la domanda ufficiale per l'Assegno sociale
Bonus Giovani 2026: al via le domande
Con il Messaggio n. 1966 dell’11 giugno 2026, l’Istituto ha fornito le indicazioni applicative contabili necessarie ai datori di lavoro privati per fruire del cosiddetto Bonus Giovani 2026.
A decorrere dall'11 giugno 2026, i datori di lavoro possono presentare l'istanza di accesso all'agevolazione attraverso il servizio "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus Giovani 2026" accessibile dal sito istituzionale INPS
Il recupero delle agevolazioni maturate nei mesi precedenti può essere effettuato esclusivamente nelle denunce relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026.
Bonus ZES 2026: dal 11 giugno la presentazione delle istanze
L’INPS, nel messaggio n. 1968 dell'11 giugno 2026, rende noto l’avvio della procedura telematica per la presentazione delle domande e ha fornito le istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo destinato alle microimprese che assumono lavoratori disoccupati nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno, introducendo i nuovi codici da utilizzare nei flussi Uniemens e nelle altre gestioni previdenziali interessate.
A partire dall'11 giugno 2026 i datori di lavoro possono trasmettere la domanda di accesso al beneficio attraverso il servizio Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026 accessibile dal sito INPS.
L'Istituto precisa che il recupero delle agevolazioni maturate nei mesi pregressi, da gennaio 2026 fino al mese precedente l'utilizzo corrente, potrà essere effettuato esclusivamente nelle denunce contributive relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026.
Bonus donne 2026: operativo dal 11 giugno
Con il messaggio 11 giugno 2026, n. 1970 l’INPS comunica che è possibile presentare la domanda per il Bonus donne 2026, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate. La domanda va presentata tramite la sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”, compilando il relativo modulo.
L'INPS precisa che il recupero degli importi spettanti per i mesi pregressi da gennaio 2026 può essere effettuato esclusivamente nelle denunce di luglio, agosto e settembre 2026.
Al via i pagamenti del contributo per i giovani imprenditori
L’INPS, con il messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, comunica la conclusione delle attività istruttorie relative alle domande di accesso al contributo economico destinato ai giovani disoccupati che hanno avviato un’attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
La misura, prevista dal “decreto Coesione”, è rivolta alle persone disoccupate con meno di 35 anni che hanno avviato un’attività imprenditoriale sul territorio nazionale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori individuati dalla normativa. Il contributo è pari a 500 euro mensili, riconosciuti per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
A seguito della conclusione delle verifiche effettuate dall’Istituto attraverso una procedura informatizzata che ha consentito controlli automatici sui requisiti di accesso, sono state avviate le
attività di liquidazione delle domande accolte.
Esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici per vittime del dovere
A partire dall'anno d'imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti sono esenti dall'IRPEF, indipendentemente dal nesso con l'evento che ha dato origine al riconoscimento dello status.
L’INPS, con il messaggio 10 giugno 2026, n. 1943, fornisce istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici, sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati. Inoltre, si ricorda che il beneficio si applica alle pensioni di prima liquidazione e a quelle già erogate, comprese quelle ottenute tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione Separata.
Per accedere all'esenzione, è necessario presentare una domanda di ricostituzione documentale, dichiarando il proprio status e indicando gli estremi del decreto di riconoscimento
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Avvio vigilanza straordinaria per il contrasto al caporalato in agricoltura
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 4227 del 2026, stabilisce l'avvio di una campagna straordinaria di vigilanza nel settore agricolo finalizzata al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. L'iniziativa, che coinvolge INL, INPS, INAIL e Arma dei Carabinieri, interesserà l'intero territorio nazionale nel periodo compreso tra giugno e settembre 2026, con possibilità di estensione anche nei mesi successivi. Le verifiche saranno programmate sulla base di specifiche analisi del rischio e riguarderanno in particolare le aree caratterizzate da un intenso utilizzo di manodopera stagionale e da una maggiore esposizione ai fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
INAIL
Prestazioni INAIL rivalutate dal 1° luglio 2026
L’Inail, con la circolare n. 27 del 9 giugno 2026, in attuazione del decreto ministeriale n. 58/2026, ha reso noto che, con decorrenza 1° luglio 2026, è stata rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail agli assicurati dei settori industria, compresa navigazione, agricoltura e dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025.
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile dal 1° luglio 2026.
L’Inail, con circolare n. 26 del 9 giugno 2026, comunica la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità spettante agli invalidi del lavoro.
L’adeguamento decorre dal 1° luglio 2026, l’importo mensile della prestazione sale a 312,55 euro.
L’adeguamento recepisce la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Premi e benefit detassati fino a 5mila euro
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 chiarisce il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio sui premi di produttività, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.
Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati
Mancata dichiarazione Iva, arrivano le lettere di compliance
Via alle lettere di compliance per i contribuenti con mancate o parziali dichiarazioni Iva per il 2025. Lo prevede il provvedimento n. 172588/2026 del 9 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che rende operativo lo scambio di informazioni per promuovere l’adempimento spontaneo, in attuazione della legge di Stabilità 2015. Destinatari delle comunicazioni - che arriveranno via Pec ma saranno anche consultabili nel Cassetto Fiscale e nella sezione Fatture e Corrispettivi del portale dell’Amministrazione - sono i contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione Iva o l’abbiano inviata senza la compilazione dei quadri VE o VJ. Le segnalazioni scattano anche se le operazioni attive dichiarate sono sotto i mille euro, se l’importo è inferiore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel periodo di imposta rilevate dalle Entrate.
La comunicazione dell’Agenzia arriva a valle della verifica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri trasmessi e il provvedimento precisa che gli stessi contenuti sono messi a disposizione anche della Guardia di Finanza. Nella lettera di compliance sono presenti i dati identificativi, il codice e la data dell’atto, il periodo di imposta e la data di elaborazione dell’anomalia, in caso di omessa dichiarazione. Inoltre, vengono indicate le corrette modalità per interagire con l’Amministrazione finanziaria, anche tramite intermediari abilitati, e si sottolinea l’importanza di non rispondere alla Pec ricevuta, non abilitata alla ricezione dei messaggi. Infine, il provvedimento prevede che, in caso di omessa dichiarazione, sia possibile regolarizzare entro 90 giorni a decorrere dal 30 aprile 2026, accedendo al ravvedimento operoso. Mentre nei casi di comunicazione parziale si potrà procedere a un’integrazione.
Consulenza giuridica fissate le regole
Con provvedimento dell’8 giugno 2026, l’Agenzia fissa le modalità operative per permettere ad associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici ed enti locali di presentare all’amministrazione richieste di consulenza giuridica – disciplinata dal nuovo articolo 10-octies dello Statuto del contribuente – per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Negate le agevolazioni per il rientro dei ricercatori in Italia a un professionista giapponese che ha lavorato a Roma per l’European Molecular Biology Laboratory dal 2016 al 2024. Nonostante lo status internazionale e l'esenzione IRPEF concessa dall'accordo con il Governo, la dimora abituale e il centro degli interessi in Italia escludono il requisito della stabile residenza all'estero
Negata l'IVA agevolata al 10% per i servizi di analisi della potabilità dell'acqua e rischio legionella nei condomini. Il controllo mira alla salubrità della risorsa e non alla manutenzione dell'impianto idrico. Si applica l'aliquota ordinaria
quanto alla detrazione di cui all' art. 16-bis del TUIR, non sono previste specifiche deroghe a favore del personale appartenente alle Forze armate. La normativa fissa, fra i requisiti per l'accesso al regime di favore, la condizione, per quanto d'interesse, che nel 2026 l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Al riguardo, occorre sottolineare che qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Risposta n. 118 dell’8giugno 2026 - Box auto e pertinenze: no alla detrazione senza categoria C/6
ai fini della detrazione della quota di costi sostenuti per la realizzazione del posto auto di pertinenza all’abitazione vanno rispettati alcuni requisiti: è necessaria una precisa indicazione nella licenza edilizia sulla pertinenzialità ed inoltre il manufatto deve essere accatastato nella categoria C/6. In assenza di questi, il bonus non spetta.
