INPS
FIS e Fondi bilaterali: l’INPS aggiorna il file per la dichiarazione del fruito
L'INPS, con il messaggio n. 769 del 5 marzo 2026, pubblica le istruzioni riguardanti la dichiarazione dei periodi effettivamente fruiti dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dal decreto legislativo n. 148/2015.
In particolare, l’Istituto comunica l’aggiornamento del modello di file da compilare e trasmettere in formato .csv, utilizzato dai datori di lavoro per dichiarare i periodi di integrazione salariale già fruiti dai lavoratori. L’aggiornamento riguarda in particolare il calendario inserito nel file, adeguato al nuovo anno di riferimento.
Le istruzioni INPS per i contributi dei cooperanti all'estero
Con la Circolare n. 22 del 3 marzo 2026, l’INPS fornisce i chiarimenti e le indicazioni operative relativi agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti in aspettativa non retribuita perché impiegati all’estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo.
In particolare, quando un lavoratore dipendente viene collocato in aspettativa per svolgere le suddette attività, tutti gli obblighi discendenti dal contratto di cooperazione, inclusi quelli fiscali,
previdenziali e assicurativi, vengono attribuiti in capo alle organizzazioni della società civile e agli altri soggetti di cui all’art. 26 l 125/2014 (ONG, ETS, organizzazioni di commercio equo e solidale, ECOSOC ecc.).
Relativamente agli obblighi contributivi, gli stessi devono essere assolti con riferimento alle casse e ai fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa al fine di assicurare la continuità di iscrizione alle gestioni di provenienza.
Le contribuzioni c.d. minori sono determinate con riferimento all’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 e declinati in base alla qualifica del lavoratore.
Piccola colonia e compartecipazione in agricoltura: nuove regole per l’accertamento contributivo
L’INPS, con lacircolare n. 21 del 2 marzo 2026, aggiorna le istruzioni in materia di piccola colonia e compartecipazione familiare, confermando la piena vigenza di tali istituti nonostante il divieto generale di nuovi contratti agrari associativi introdotto dalla legge n. 203/1982.
L’Istituto ribadisce che le due fattispecie restano legittime purché rigorosamente circoscritte ai presupposti normativi, che sono:
- insufficiente produttività del fondo per la piccola colonia e
- limitazione al ciclo biologico stagionale per la compartecipazione.
Sotto il profilo previdenziale, piccoli coloni e compartecipanti familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) ai fini dell’iscrizione negli elenchi annuali e dell’accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità).
MINISTERO DEL LAVORO
Lavoro sommerso: adottato il decreto interministeriale sugli ISAC
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto interministeriale del 18 febbraio 2026 che introduce gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), uno strumento di compliance e non di controllo o sanzione. La misura, richiesta dalla Commissione europea nel 2021 nell’ambito del PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 "Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso") segna l’avvio di un nuovo modello di cooperazione tra Stato e imprese, orientato alla prevenzione e alla corretta contribuzione.
Gli ISAC danno avvio a una prima fase sperimentale che nel 2026 interesserà inizialmente il commercio all’ingrosso alimentare e i servizi alberghieri ed extra-alberghieri, per poi estendersi entro il 31 agosto 2026 ad almeno altri 6 comparti economici, fino a coinvolgere complessivamente 8 settori. L’individuazione dei comparti non esprime alcun giudizio sul loro andamento o sul livello di irregolarità, ma risponde esclusivamente alla necessità di avviare una sperimentazione graduale e controllata.
Il nuovo sistema si basa sull’integrazione delle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate e Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura stabile e interoperabile per la prevenzione del lavoro sommerso. Gli indici consentiranno di individuare eventuali scostamenti rispetto ai parametri di affidabilità contributiva, offrendo ai datori di lavoro la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso comunicazioni di compliance. Per le imprese pienamente affidabili è previsto un sistema di premialità, che comprende anche una riduzione dei controlli ordinari.
AGENZIE DELLE ENTRATE
Le Entrate sulle novità della Legge di Bilancio
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune delle novità più significative della Legge di Bilancio 2026: la tassazione light degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, con turnazione e nei giorni di riposo settimanale. Con la circolare 2/E, l’amministrazione finanziaria ha infatti fornito indicazioni operative, a partire da come orientarsi per l'imposta sostitutiva al 5% delle tranche di aumenti retributivi previsti da contratti rinnovati anche nel 2024 e nel 2025. Secondo l’Agenzia, in questi casi, la tassazione agevolata si applica “alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione si iniziata precedentemente.” Esclusi invece “gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori alla norma che godono di maggiorazioni e le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e festivo o le indennità di turno”, come pure le somme corrisposte una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale. Le Entrate ricordano che l’agevolazione si applica solo ai lavoratori il cui reddito complessivo non abbia superato i 33 mila euro nel 2025, considerando tutti quelli percepiti, anche se da datori di lavoro differenti, e che non è necessaria una richiesta del dipendente per attivarla. Il sostituto d’imposta, infatti, la applicherà automaticamente, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 3/E mentre sarà il lavoratore a dover comunicare l’eventuale volontà di non avvalersene.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità) per il periodo d’imposta 2025 e il modello per il calcolo della proposta di Cpb (Concordato preventivo biennale) per gli anni 2026 e 2027 con le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Pubblicati i modelli per la comunicazione dati Isa 2025 e Cpb 2026 e 2027
Con due separati provvedimenti del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:
- con il primo provvedimentoProt. n. 71684/2026 del 27 febbraio 2026, 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e il modello per la comunicazione dei dati per il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) e per la relativa accettazione
- con il secondo provvedimento Prot. n. 72335/2026 del 27 febbraio 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027, nonché le modalità con cui possono essere trasmessi i dati per la elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e della relativa accettazione o revoca nei termini.
Pronto il codice amministrativo per il Comune di Castegnero Nanto
Con la risoluzione n. 10 del 26 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate, in seguito all’istituzione, nella provincia di Vicenza, del nuovo Comune "Castegnero Nanto", nato dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, assegna al neoistituito Ente il codice amministrativo M439. Di conseguenza è stato aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile online.
Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, fornisce chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:
- osteopatia,
- chiropratica,
- chinesiologia
- massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:
- oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
- soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.
A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti.
È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.
Regime impatriati esteso per ulteriori 5 anni
I lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono beneficiare dell’estensione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E dello scorso 23 febbraio che interviene sull’applicazione dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita e delle successive disposizioni normative. In particolare, l’Agenzia precisa che la possibilità di prolungare di un ulteriore quinquennio il regime agevolato non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale previsto in passato per l’attivazione del cosiddetto “Fondo Controesodo”, mai adottato e successivamente abrogato. Pertanto, anche i soggetti rientrati in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 – al pari di quelli trasferitisi dal 2020 – possono accedere all’estensione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Resta fermo che l’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio agevolabile, che parte dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Risposta n. 70 del 3 marzo 2026 - Capital Tax: chiarimenti sulla detraibilità
È da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia. In conclusione, la Capital Tax non può essere accreditata in diminuzione dell'imposta eventualmente dovuta per l'effetto dell'applicazione dell'art. 167 del TUIR.
Risposta n. 69 del 6 marzo 2026 - Neutralità fiscale nelle fusioni transfrontaliere di FIA
Laddove la fusione comporti unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei fondi assorbiti, in capo ai partecipanti, la stessa rappresenta un evento fiscalmente neutrale a cui va applicato il naturale regime di esenzione degli OICR.
Le somme erroneamente percepite ed effettivamente restituite in toto nell'anno successivo non concorrono a formare l'importo della soglia prevista ai fini del regime forfetario; conseguentemente, il superamento di tale soglia per effetto esclusivamente di dette somme restituite nell'anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ''fuoriuscita'' dal Regime Forfetario
Risposta n. 67 del 6 marzo 2026 - imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale
La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese. Secondo quanto previsto dal Tuir, i compensi per tali prestazioni, in quanto svolte in Italia, generano redditi di lavoro autonomo, ai quali i sostituti d’imposta sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 30%
Risposta n. 65 del 3 marzo 2026 Cessioni intra Ue, la consegna è prova
In caso di cessioni intracomunitarie di beni con lunghe lavorazioni, per i quali il cedente emette fatture per pagamenti periodici antecedenti l’effettiva consegna, il termine di 90 giorni entro il quale i beni devono arrivare nello Stato membro di destinazione, per non far scattare la nuova sanzione, decorre dal momento dell’affido al trasportatore.
Risposta n. 64 del 3 marzo 2026 - IVA 10% su integratori alimentari e barrette al cacao
L'aliquota IVA ridotta al 10 per cento è applicabile a un'ampia gamma di integratori alimentari e preparazioni energetiche, a condizione che la classificazione doganale fornita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ne consenta la riconducibilità ai punti 80) e 64) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972.
Risposta n- 63 del 3 marzo 2026 - Pagamenti da avvisi bonari validi per il rilascio del Durf
I versamenti fatti tramite F24 per pagare degli avvisi bonari (articoli 36‑bis e 54‑bis) possono essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”, rilevanti per il rispetto della soglia del 10% dei ricavi/compensi che consente di ottenere il Durf, la certificazione che attesta la regolarità fiscale delle società appaltatrici e subappaltatrici
Risposta n. 62 del 3 marzo 2026 - Compensazione verticale Irap enti pubblici senza F24EP
L’Irap degli enti pubblici segue un regime particolare sia nella determinazione che nell’utilizzo dei crediti. La compensazione verticale non passa tramite F24Ep e non richiede codici tributo dedicati, ma si perfeziona all’interno della dichiarazione, che diventa il luogo esclusivo di gestione del credito.
Risposta n. 61 del 3 marzo 2026 - Iva agevolata per medicazioni e integratori
La norma di interpretazione autentica di cui all'art 1, comma 3 della legge di Bilancio 2019 fa rientrare i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10%, prevista dal n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull’esenzione dalle imposte di registro e bollo per gli atti che hanno ad oggetto immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari che godono delle agevolazioni previste per l’housing universitario (articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000). La cessione dell’immobile destinato a housing universitario può beneficiare dell’esenzione dalle due imposte anche quando non sia trasferito autonomamente, ma nell’ambito della cessione di un ramo d’azienda. L’imposta di registro non si applica, tuttavia, limitatamente alla parte del corrispettivo riferita al trasferimento immobiliare e non si estende automaticamente al complesso aziendale nel suo insieme.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
Servizio di lavanderia per ospiti RSA – trattamento ai fini IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 4 del 3 marzo 2026, ha affermato che Il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti delle Rsa non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Residenza e, quindi, è soggetto al regime Iva ordinario. Si tratta infatti di un servizio opzionale, liberamente attivabile dall’ospite e sostituibile con soluzioni alternative, ha dunque natura accessoria e non assistenziale, sia quando viene svolto da imprese sia quando viene reso da cooperative sociali.
