L’Inail, con la circolare n.1 del 9 gennaio, ha fornito indicazioni operative sulla tutela assicurativa di studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento. La tutela, già sperimentata negli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025, diventa strutturale a partire dal 2025/2026. Particolare rilievo assumono i chiarimenti sull’infortunio in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Resta centrale il riferimento all’art. 18 del D.L. n. 48/2023, che ha esteso la tutela Inail a studenti e personale scolastico e accademico. Inoltre, l’art. 7 del D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, ha incluso nella copertura non solo gli infortuni nel tragitto tra scuola e luogo dell’esperienza lavorativa, ma anche quelli occorsi nel percorso dall’abitazione o altro domicilio dello studente verso il luogo dei percorsi di formazione scuola-lavoro. Trattandosi di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, la tutela si applica anche agli eventi verificatisi negli anni 2023/2024 e 2024/2025, purché rientranti nel termine di prescrizione triennale. Non è prevista, salvo i casi di studenti lavoratori, l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta; resta invece garantita l’assistenza sanitaria, anche dopo la guarigione clinica. La circolare chiarisce inoltre che gli allievi degli ITS, impegnati in corsi, stage e tirocini formativi, sono assicurati con premio ordinario, così come istruttori e allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione o addestramento professionale, anche aziendali. Per le scuole non statali è confermato il premio speciale unitario annuale per studente, rivalutato ogni anno.
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