A partire dal 1° gennaio 2026, la fruizione dell’assegno di incollocabilità è estesa fino al compimento del 67° anno di età, in luogo del precedente limite fisso dei 65 anni. Lo chiarisce l’Inail con la circolare n. 55 dell’11 dicembre scorso, che fornisce istruzioni applicative sull’art. 9 del D.L. n. 159/2025. La nuova disciplina collega il diritto alla prestazione ai limiti di età previsti per l’ammissione all’assunzione obbligatoria, allineandoli agli adeguamenti dell’età pensionabile e introducendo così un meccanismo di aggiornamento automatico. L’Istituto ricorda che l’assegno di incollocabilità, disciplinato dall’art. 180 del DPR n. 1124/1965, è una prestazione economica rivalutata periodicamente ed erogata unitamente alla rendita diretta, con funzione sostitutiva dell’assunzione obbligatoria. La prestazione è riconosciuta, su istanza, agli invalidi del lavoro impossibilitati a essere collocati al lavoro per la perdita della capacità lavorativa o quando, per la natura dell’invalidità, emerga l’impossibilità di essere collocati in attività lavorativa. Eventuali futuri innalzamenti dell’età pensionabile – si legge sul documento di prassi - comporteranno automaticamente l’adeguamento del limite anagrafico anche per l’assegno di incollocabilità. L’Inail chiarisce infine il perimetro applicativo: l’estensione vale per i titolari di rendita diretta con assegno già in pagamento che compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026, per i quali il mantenimento del beneficio avverrà d’ufficio. La disciplina riguarda anche chi ha già superato i 65 anni prima di tale data e ha perso l’assegno, oltre a chi non lo ha mai richiesto pur avendone i requisiti. In questi casi, la decorrenza parte dal mese successivo alla domanda.
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