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Lunedì, 15 Dicembre 2025 16:53

Sicurezza: i terreni esterni all'area agricola non sono “luoghi di lavoro”

Ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non possono essere considerati “luoghi di lavoro” i terreni esterni all’area edificata nei quali si svolgono attività agricole o selvicolturali in senso stretto: lo precisa la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 2/2025, pubblicato a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana sull’applicabilità del Titolo II del D.lgs. 81/2008 alle attività di antincendio boschivo. In particolare, il quesito, trasmesso dall’Assessorato regionale della Salute su istanza del Corpo Forestale, mirava a chiarire se le vedette e le postazioni AIB, collocate in aree boschive o terreni forestali, debbano essere ricondotte alla categoria dei “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione dei requisiti strutturali e tecnico-organizzativi previsti dall’Allegato IV del Testo Unico. Il principio richiamato dalla Commissione – in linea con la sentenza della Cassazione penale n. 49459/2022 – si fonda sull’art. 62, comma 2, lettera d-bis), che esclude dal Titolo II “campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”, mentre restano soggette alle relative disposizioni le aree di pertinenza delle sedi operative (magazzini, depositi, aree di carico/scarico e zone per attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c.). Per le attività AIB ciò comporta che le vedette e le postazioni situate nei boschi non rientrano nell’ambito applicativo del Titolo II, fermo restando l’obbligo di garantire tutte le misure generali di prevenzione e protezione previste dal Titolo I del D.lgs. 81/2008.

 

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