Dopo le indicazioni del Ministero del Lavoro sulle attività dei riders che operano attraverso le piattaforme digitali, arrivano le precisazioni in merito ai profili assicurativi di competenza dell’Inail, disciplinati per i lavoratori autonomi dall’articolo 47-septies del D.Lgs. n. 81/2015. Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 40/2025 dello scorso 4 luglio. Entrando nel dettaglio, in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per determinare la retribuzione imponibile e i premi assicurativi. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, l’Inail specifica che il premio si calcola sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera, di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio. Con riguardo, invece, alle collaborazioni etero-organizzate (articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015) e rapporti di lavoro subordinati, si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal Ccnl da assumere. Gli oneri assicurativi – sottolinea l’Inail – sono sempre “integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”. I premi sono, infine, determinati in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019: Voce di tariffa 0721, per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada (ciclomotori, ecc.); Voce di tariffa 9121, per consegne con altri mezzi di trasporto.
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