Controlli rapidi, ma non obbligati, da parte degli Ispettori in caso di dimissioni per fatti concludenti. Una volta ricevuta la comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato può, infatti, attivare, in via discrezionale, un accertamento per stabilire se il lavoratore si sia assentato senza giustificazione. È quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 579/2025 successiva alla nota 9740/2024, in cui fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. L’articolo 19 della citata legge integra, infatti, l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre i termini stabiliti dal Ccnl o superiore a 15 giorni, nel caso in cui manchi una previsione contrattuale, il datore di lavoro potrà comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato “che può verificare la veridicità della comunicazione medesima”. Disposizioni non applicabili laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità “per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro di comunicare i motivi della sua assenza”. La comunicazione – si legge nella nota – va effettuata “solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoro ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro”; non va, pertanto, effettuata “sempre e in ogni caso”. Altro aspetto rilevante è che gli Ispettori potranno attivare tale accertamento coinvolgendo anche “altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili”. Le ispezioni dovranno essere inviate e concluse “entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro”. Nel caso di protratta assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore.
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