L’importo di 50 mila euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell’aliquota prevista dall’articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, indipendentemente dal trattamento di fine servizio erogato e dal fatto che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate. Non solo. Il regime di parziale detassazione dell’indennità relativa al Tfs previsto dall’art. 24 del D.L. n. 4/2019 non si può applicare nei casi di erogazione del Tfr. Sono i chiarimenti che fornisce l’Agenzia delle Entrate a un ente nella risposta a interpello n. 225/2024. Il regime istituito dal D.L. n. 4/19 citato prevede una riduzione progressiva dell’aliquota Irpef in base al tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro all’erogazione dell’indennità. Beneficio che – ricordano le Entrate – è limitato a un imponibile massimo di 50 mila euro, “indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importi annuale o in più rate ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010". Con riferimento, poi, al secondo quesito formulato dall’ente istante, l’Erario precisa che l’articolo 24 del citato D.L. n. 4/2019 “ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per il Tfs senza fare alcun riferimento al Tfr”.
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