Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza, dai lavoratori dell’impresa al loro interno. È uno dei chiarimenti forniti dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 5/2024 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Mit chiedeva se le singole articolazioni territoriali andassero considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/08, autonomamente o come “un’unica entità”. Nello specifico, il quesito riguardava il numero dei RLS da eleggere/designare. Per unità produttiva – specifica la Commissione alla luce della normativa di riferimento in materia – deve intendersi “lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” e che nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”.
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