In merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il preposto deve aggiornarsi ogni cinque anni. Nell’attesa di nuove istruzioni, resta valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011. È quanto si evince dalla risposta a interpello n. 6/2024 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti al Consiglio nazionale degli ingegneri in merito alla periodicità della formazione di aggiornamento del preposto. Proprio a causa della “perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni”, l’istante chiedeva alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro se la periodicità dovesse già considerarsi anticipata a due anni, come prescrive il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, o ancora quinquennale. Si ricorda che l’articolo 37, al comma 7, prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Il comma 7-ter sancisce, inoltre, che “le relative attività formative debbano essere svolte con modalità interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale”. Secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (n. 1, del 16 febbraio 2022), “la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 non fa venir meno l’obbligo formativo a loro carico” e con l’assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti “dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo (n. 221/2011)”. Il Ministero, in conclusione, ritiene, sulla base della normativa citata, che “le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo”.
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