Nuovo Decreto PNRR 2024: novità per scuola, lavoro e università
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024 recante “ disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “ ( cd. DL PNRR-quinquies).
Il decreto entra in vigore dal 29 ottobre 2024 e prevede al suo interno una serie di misure volte al raggiungimento di specifiche milestone del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza in scadenza il 31 dicembre 2024. In particolare il provvedimento introduce misure di contrasto al lavoro sommerso; interventi urgenti per fronteggiare le crisi occupazionali in atto nel settore della moda; misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria; disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente; disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale, misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie; interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.
Sulla falsa riga di quanto previsto per gli indici di affidabilità fiscale (ISA), dal 1° gennaio 2026 vengono introdotti gli Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) al fine di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’ imposizione contributiva. Con decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia, auditi INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli indici applicabili nonché le premialità, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli stessi verranno definiti entro il 31 dicembre 2025.
In una prima fase sperimentale, gli indici verranno applicati ai primi due settori a maggior rischio di evasione e elusione contributiva, ossia quelli dell’accoglienza alberghiera e della grande distribuzione alimentare, ma già a partire dal 31 agosto 2026 è prevista l’estensione ad altri sei settori individuati sulla base dello stesso criterio del rischio.
INPS
Assunzione giovani disabili: le istruzioni INPS
L’INPS, con il messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, ha pubblicato le istruzioni riguardanti il Fondo mirato a favorire e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità sotto i 35 anni, coinvolgendoli direttamente in attività istituzionali e produttive, nonché in progetti imprenditoriali promossi dagli Enti del Terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle Onlus. Nel messaggio, sono state descritte le modalità per l’istruttoria delle domande ricevute, per l’erogazione del contributo e per l’esecuzione dei controlli necessari, incluso il possibile ritiro del contributo in caso di irregolarità.
Gestione contributiva agricola: dal 4 novembre le nuove procedure
L’INPS, con il messaggio n. 3569 del 29 ottobre 2024, ha comunicato che, dal 4 novembre, sono disponibili sul Portale le nuove procedure per l’iscrizione alla Gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli, nonché per la variazione delle relative posizioni contributive.
La vecchia procedura per l’iscrizione e la variazione dei datori di lavoro agricoli sarà disattivata dal 30 ottobre 2024.
L’Inps, con il messaggio n. 3624 del 31 ottobre 2024, ha reso noto chiarimenti in merito ai controlli sui beneficiari dell'Assegno di inclusione in caso di omessa comunicazione del reddito derivante dall'avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio.
In particolare, Qualora, entro tre mesi, il componente che abbia avviato l’attività non provveda alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione viene posta in decadenza
AGENZIA DELLE ENTRATE
I titoli di Stato entrano in Anagrafe tributaria
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 28 ottobre 2024, ha istituito l’obbligo per gli operatori finanziari – banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio – di comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, da quest’anno, entro il 31 dicembre, trasmettono anche il valore, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche.
CPB: le nuove FAQ delle Entrate
Sia per i soggetti che applicano gli Isa sia per quelli in regime forfetario, il concetto di “inizio attività” coincide esattamente con il momento dell’apertura della partita Iva. Solo una condanna non irrevocabile può precludere l’accesso al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e, in presenza dei requisiti di accesso, i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento delle FAQ del 25 e 28 ottobre scorso pubblicate sul proprio portale. Le Entrate precisano che “l’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB”. Per quanto riguarda le cause di esclusione, l’articolo 21 del decreto CPB stabilisce che queste si verificano qualora il contribuente soggetto agli ISA modifichi l'attività svolta durante il biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente. Tuttavia, la cessazione non avviene se le nuove attività rientrano nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale. Inoltre, l’Agenzia conferma che l’omessa dichiarazione Irap relativa a uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione. Al contrario, l’omessa dichiarazione Irap per i periodi d’imposta 2024 o 2025 comporta la decadenza dall’istituto. Infine, in merito al ravvedimento, l’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 prevede che i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 possano beneficiare del regime di ravvedimento, versando un’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi, sulle addizionali e sull’Irap. Tale base imponibile non ha rilevanza ai fini IVA.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Le somme, parte di un Fondo pensione, soggette a sequestro preventivo nei confronti di aderenti al Fondo stesso e intestate (Fug), in seguito al provvedimento cautelativo, al Fondo unico giustizia (Fug), non costituiscono reddito imponibile per gli interessati e, quindi, non sono soggette a trattenute.
I servizi effettuati dai medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica presso case di cura non convenzionate possono fruire del regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 18, Decreto Iva). Si tratta infatti di prestazioni terapeutiche in quanto necessarie a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente anche se l’intervento avviene per finalità estetiche.