Giungono dall’Inail le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio in materia di sanzioni civili per le omissioni e le evasioni contributive. Nella circolare n. 31/2024 l’Istituto fa il punto delle modifiche all’art.116 della legge n. 388/2024 apportate dall’art. 30 del DL n.19/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024. Per le omissioni contributive è prevista l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte di entri impositori. In caso di spontanea regolarizzazione di evasioni contributive prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi, la riforma conferma il regime più favorevole purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea. Per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori – si legge – la sanzione civile per l’omissione o l’evasione contributiva si applica nella misura del 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Nel documento di prassi, infine, l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla quantificazione e al pagamento delle sanzioni.
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