Giungono dall’Inps nuovi chiarimenti in merito alla retribuzione teorica da prendere come riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia dei lavoratori marittimi. Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa. Nel messaggio n.2829/2024 l’Istituto precisa che, la retribuzione teorica utile alla misura dell’indennità di malattia è quella esposta nel flusso Uniemens sulla mensilità precedente l’evento di malattia. Nei casi in cui – si legge – la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.
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