Rilasciate dall’Inps le istruzioni operative per l’accesso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) in caso di emergenza climatica (anche derivante da ondate di calore), insieme alle indicazioni per richiedere i trattamenti di sostegno al reddito di favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa situate nella regione Basilicata. Ciò alla luce di quanto disposto dalla legge n. 101/2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 63/2024. Nel messaggio n. 2735/2024, l’Istituto ricorda quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2-bis del provvedimento: per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. I datori di lavoro che intendono presentare la domanda di CISOA – entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione – dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Dopo aver illustrato le modalità di pagamento, l’Inps ha specificato che per comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore deve compilare il flusso UniEmens/Posagri. E ha poi illustrato gli elementi da valorizzare in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento. L’Istituto, inoltre, si è soffermato sul comma 5 dell’articolo 2-bis del D.L. n. 63/2024 che ha previsto, per il 2024, la concessione della cassa integrazione straordinaria (art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015) e del trattamento di mobilità in deroga (art. 53-ter, D.L. n. 50/2017) anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa situate in Basilicata. La normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga – ha ricordato l’Istituto – prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. E anche a condizione che agli stessi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Considerato il quadro normativo – ha chiarito infine l’Istituto – a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.
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