INPS
L’Inps, con messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica l'implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata. Viene chiarito che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
A tale fine, è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
L’Istituto precisa che la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa, al fine di garantire una maggiore efficienza amministrativa, in quanto la definizione delle domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi.
L’implementazione effettuata, tuttavia, non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro.
Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano. Novità per assicurati e pensionati
L’INPS, con il messaggio n. 2702 del 23 luglio 2024, rende noto alcune importanti novità riguardanti gli assicurati e i pensionati nell’ambito dell’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano.
A partire dal 1º luglio 2024, il formulario IA - Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT, semplificando così la domanda di pensione australiana per i residenti in Italia. Questa modifica mira a velocizzare il processo di definizione delle pensioni, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.
Inoltre, l’INPS ha concluso a febbraio di quest’anno la campagna di eliminazione degli assegni in Australia. I pagamenti saranno ora effettuati tramite accredito su conto corrente bancario o, in alcuni casi, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).
Infine, grazie all’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A.
Lavoro occasionale: ggiornamenti obbligatori su MyInps a partire da luglio 2024
Con il messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024 l’INPS modifica quanto precedentemente stabilito e informa che, a decorrere dal mese di luglio, i lavoratori occasionali possono inserire e aggiornare i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o SMS esclusivamente nell’area riservata dell’app MyINPS.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari – retribuzioni 2024
L’INPS, nella circolare n. 83 del 22 luglio 2024, comunica le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare per determinare le prestazioni di maternità, malattia e tubercolosi spettanti a piccoli coloni e compartecipanti familiari. Nei confronti di queste categorie di lavoratori, infatti, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.
INAIL
Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2024
L’Inail, con la circolare n. 20 del 26.7.2024, comunica che in base al decreto del Ministero del Lavoro del 26.6.2024 n. 108, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2024, nella misura di euro 305,78,sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, pari al 5,4%.
Le operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Inail, con il pagamento del rateo di ottobre 2024.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Versamenti rateali:modalità operative
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2024 sono dettate le istruzioni sull’addebito in conto per i versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n. 1/2024.
Con il Provvedimento del 25 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate e definisce le procedure per la fruizione del credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023; questo è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.
In particolare, i soggetti finanziatori recuperano l’importo della sorte capitale e degli interessi, oltre alle spese di gestione, con l’istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. In alternativa possono cedere il credito ad altre banche, senza facoltà di ulteriori trasferimenti.
Tax credit gasolio per autotrasporto: istituito il codice tributo
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41 del 24 luglio 2024, istituisce il codice tributo che potranno utilizzare le imprese di autotrasporto beneficiarie del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, previsto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, articolo 1 comma 296).
Regime impatriati: applicabilità all'incentivo all’esodo e transazioni
L' Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 23 luglio 2024, ha stabilito che i dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all'esodo” e di “importo transattivo”, con lo scopo di usufruire del “regime impatriati”, precluso ai redditi a imposizione separata, possono rivolgersi all’ufficio competente dell’Agenzia per richiedere la riliquidazione dell’imposta.
Credito d’imposta investimenti Zes, fissata la percentuale spettante
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 22 luglio 2024 ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica, effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, è pari al 17,6668% del bonus richiesto.
Si tratta del contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica (articolo 16 del Dl n. 124/2023).
Investimenti nella Zes unica,istituito il codice tributo
Con la risoluzione n. 39 del 22 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate rende notoil codice tributo “7034” per la fruizione del bonus per gli investimenti realizzati nella Zes unica (articolo 16, Dl 124/2023).
L’utilizzo del credito d’imposta avviene in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
L' Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024, ha chiarito che Il corretto trattamento fiscale degli incentivi erogati dal Gse (Gestore dei servizi elettronici) e restituiti da una Cer (Comunità energetica rinnovabile) ai propri associati che hanno concorso all'autoconsumo di energia deve essere valutato in base alla natura del soggetto che riceve le somme. Se la Cer è costituita nella forma di ente non commerciale, vista anche la finalità sociale e i divieti di distribuzione degli utili sanciti dal Codice del terzo settore, la restituzione delle somme ai propri aderenti non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.
Imposta sostitutiva per gli Straordinari del personale sanitario, pronti i codici tributo
Con la risoluzione n. 36 del 22 luglio 2024, l'Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, introdotta dall’articolo 7 del decreto legge n. 73/2024 del 7 giugno scorso. Il decreto, che ha stabilito una serie di misure per ridurre i tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, prevede infatti un’imposta agevolata del 15%, sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale, sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario indicati all’articolo 7 commi 1 e 2, con applicazione, da parte del sostituto d’imposta, con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (8 giugno 2024)
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Un cittadino italiano che ha lavorato 10 anni negli Stati uniti e nel 2019 è rientrato in Italia e ha usufruito, per il triennio 2019-2021, del regime per neo residenti (articolo 24-bis del Tuir) e per il periodo 2022-2023 del regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 Dlgs n. 147/2015), potrà fruire dell’estensione quinquennale riconosciuta agli impatriati dal decreto Crescita (articolo 5, comma 2-bis, Dl n. 34/2019).
Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall'Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n. 633/1972).