Enti del Terzo settore e politiche sociali:le novità in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2024 n. 168, la L. 4 luglio 2024 n. 104 in materia di disposizioni di politiche sociali e di Enti del Terzo settore. Molte le novità previste, dalle assemblee ai bilanci passando per la personalità giuridica.
L'articolo 1 estende la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, mentre l'articolo 2 istituisce un tavolo nazionale di lavoro per coordinare e supportare gli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia e sui neo maggiorenni in prosieguo amministrativo.
L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, il 9 aprile di ogni anno, per sensibilizzare sull'importanza dell'ascolto dei minori. L'articolo 4 introduce modifiche al codice del Terzo settore, riguardanti l'applicazione di norme per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l'acquisto della personalità giuridica, i requisiti per la redazione dei bilanci, le modalità di voto elettronico e per corrispondenza, i requisiti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e le procedure di liquidazione delle ONLUS.
Semplificazione dei controlli sulle attivitàeconomiche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024, con disposizioni riguardanti la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni ed entreranno in vigore il 2 agosto 2024.
Le disposizioni del D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103, si applicano ai controlli sulle attività economiche svolti dalle Pubbliche Amministrazioni a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato, ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti. Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese comunque denominati, nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sono molte le novità contenute negli undici articoli del summenzionato Decreto che attua la semplificazione dei controlli sulle attività economiche prevista dalla legge sulla concorrenza. Il principio guida è quello del “controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle loro attività più che produrre sanzioni per chi non è in regola.
INPS
INPS sospende l’invio delle Note di Rettifica e Diffide di adempimento
L’INPS comunica la sospensione, dal 26 luglio al 31 agosto 2024 compreso, dell’invio delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione.
Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).
Sarà, infine, sospesa la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.
Adeguamento del “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”
L’INPS, con il messaggio n. 2651 19 luglio 2024, fornisce le prime istruzioni operative relative all’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: le nuove disposizioni sono già in vigore dal 9 luglio 2024.
L'articolo 2 del DM 21 maggio 2024 ha ridefinito l'ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno 1 dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.
Conseguentemente, a partire dal periodo di paga di luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2651-del-19-07-2024_14634.html
Estensione ai cittadini e agli Istituti di Patronato del servizio denominato “PRISMA”
L’INPS, con il messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024, comunica che, a partire dal 22 luglio 2024, sono abilitati all’utilizzo della Piattaforma “PRISMA” (Prospetto informativo sintetico dell’anzianità assicurativa dei lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS), anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato.
La Piattaforma “PRISMA” ha lo scopo di fornire un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto al momento della consultazione, utile ai fini del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’INPS, con il messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024, comunica che, anche per il 2024, l’Istituto assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale fine, sul sito internet , nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2024, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio. Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi
Con il messaggio 17 luglio 2024, n. 2639 l’INPS fornisce precisazioni in merito alla decorrenza delle disposizioni normative richiamate nella legge di bilancio 2024.
In particolare, il messaggio chiarisce le condizioni in materia di compensazione di crediti contributivi con i modelli F24.
L’INPS comunica, inoltre, che sono in corso le necessarie interlocuzioni tecniche con l’Agenzia delle Entrate per l’adozione dei sopracitati provvedimenti. Pertanto, le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi rimangono invariate.
Successivamente, saranno fornite le nuove indicazioni operative.
Proroga fino al 31 dicembre 2024della decontribuzione sud
L’INPS, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024,a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha prorogato l’applicabilità della c.d. Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, illustra l’ambito di applicazione della norma.
La Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.
Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Conseguentemente, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 – trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
Cessione del quinto delle pensioni. Aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2024
L’INPS, con il messaggio n. 2614 del 16 luglio 2024, comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024 è il seguente:
Classi d’importo in euro |
Tassi medi |
Tassi soglia usura |
Fino a 15.000 |
13,68 |
21,1000 |
Oltre i 15.000 |
9,97 |
16,4625 |
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Aziende agrituristiche: nuove indicazioni dall'Ispettorato
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 16 luglio 2024 n. 5486, ha fornito nuove e più dettagliate indicazioni riguardo al corretto inquadramento delle imprese agrituristiche, al fine di garantire una maggiore completezza istruttoria nell’ambito degli accertamenti ispettivi ed evitare così possibili contenziosi
l'Ispettorato ha rammentato gli orientamenti della Cassazione (sentenze n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015) secondo i quali le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiamedevono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse.
Tuttavia, questa indicazione va riponderata tenendo in debita considerazione la disciplina regionale di riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla Legge n. 96/2006. La Legge n. 96/2006 rimette alle regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agrituristica , le quali sono anche tenute a dettare “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti”.
La valutazione del rapporto di connessione non può prescindere dunque dai criteri definiti dalla legislazione regionale che, sul punto, integra quella nazionale, sulla base della delega contenuta nella citata legge, nonché della circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle regioni.
MINISTERO DEL LAVORO
Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 12607 del 16 luglio 2024, ha riassunto le informazioni principali utili ai destinatari della misura in esame. In particolare, il Ministero ricorda che la mancata presentazione alla convocazione dei Servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del beneficio. I requisiti di accesso alla domanda, inoltre, devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. Nella nota si legge anche che “in caso di variazioni che comportano la decadenza, o in caso di sanzioni, il nucleo decade”. In merito al cambio di residenza, il Ministero richiama il messaggio Inps n. 2146 del 6 giugno scorso, in cui si comunica il rilascio di nuove funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza indicati nella domanda. Il Dicastero, in merito a tali funzionalità e alle ricadute sulla piattaforma GePI, invita a far riferimento al documento sui nuovi rilasci ADI pubblicati nella stessa piattaforma.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Immatricolazione veicoli da San Marino e Vaticano in assenza di IVA
Con il provvedimento del 16 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate definisce modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano, che i propri uffici devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’Iva con il modello ’“F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Si ricorda che ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino, la relativa richiesta deve essere corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna (art. 1 c. 93 L. 213/2023). La legge ha così esteso ai veicoli provenienti da tali Stati gli obblighi di versamento e i connessi controlli antifrode propedeutici all'immatricolazione, già in uso con riferimento ai veicoli di provenienza unionale.
Con il provvedimento del 15 luglio 2024 dell'Agenzia dell'entrate sono definite le modalità con cui l'Agenzia segnala ai contribuenti eventuali discrepanze fra i dati fiscali delle fatture elettroniche, i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate e quelli indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021.Si tratta dei consueti avvisi su possibili anomalie, finalizzati a favorire l’adempimento spontaneo e a semplificare i rapporti fra fisco e contribuente. Le comunicazioni, inviate al domicilio digitale dei contribuenti Iva, sono disponibili anche nel “Cassetto fiscale” e nell’applicativo web “Fatture e Corrispettivi”.
Cambi valute estere: mese di giugno 2024
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 15 luglio 2024, accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di giugno, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta nel provvedimento riporta, accanto ai tassi di cambio, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
in tema di contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione affrancata è inclusa nel patrimonio netto, concorrendo alla determinazione del limite del 25%.
Si ricorda che al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1 c. 116 L. 197/2022).
Se all’atto della vendita con riserva di proprietà, che si perfeziona con l'integrale pagamento del prezzo concordato, saranno trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori sull'immobile, non si verificherà la nuova fattispecie di plusvalenza per cessioni di immobili ristrutturati con Superbonus (articolo 67, comma 1, lettera b–bis) del Tuir. In questa tipologia di contratto, infatti, il momento rilevante ai fini della eventuale plusvalenza imponibile è quello in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile oggetto degli interventi agevolati che, come previsto dall’articolo 1523 del codice civile, coincide con il versamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente.
Risposta n. 155 del 15 luglio 2024
l'applicazione del regime speciale IVA per pacchetti turistici prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto le ragioni sottese al regime particolare sono del pari valide nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività.
tenuto conto che la comunicazione al fondo di previdenza complementare è posta nell'interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest'ultimo può ritenersi esonerato da tale obbligo.
Le somme generate da attività di studio o da tirocini non possono rientrare nel regime speciale per i lavoratori impatriati in quanto l’agevolazione fiscale è riconosciuta solo per i redditi corrisposti a seguito di un’attività lavorativa e non anche per gli indennizzi percepiti nell’ambito della formazione
DIPARTIMENTO DELLA FINANZE
Esenzione Imu enti non commerciali. Chiarimenti
Il Dipartimento delle finanze, con la circolare n. 2 del 16 luglio 2024, spiega le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) riguardo all’applicazione dell’esenzione Imu su immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali (Enc) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela.
Più nello specifico, l’articolo 1, comma 71, della legge di bilancio 2024 è intervenuta quale norma di interpretazione autentica dell’esenzione dall’imposta municipale unica disciplinata dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 per gli immobili posseduti dagli Enc e destinati alla attività istituzionali non commerciali.
In particolare, la disposizione interpretativa dell’agevolazione precisa che:
- gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto tra quelli previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir (“enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”) funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a patto che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali che consentono di beneficiare dell’esenzione
- ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i, del decreto legislativo n. 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, eccetera) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Il trattamento di vantaggio vige per il periodo dell’anno in cui sono rispettate le condizioni prescritte dalla normativa di favore.
ISTAT
TFR – coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di giugno che è pari a 119,5.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di giugno è di 1,128469%.