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Giovedì, 04 Luglio 2024 17:00

Nuove regole sulle compensazioni: dal fisco le prime istruzioni

Dallo scorso 1° luglio, tutti i versamenti unitari da effettuare tramite l’utilizzo di crediti in compensazione devono avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Esclusa, inoltre, la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro. Tra le altre novità, anche l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia per deleghe di pagamento contenenti compensazioni di qualsiasi natura. Lo rende noto la stessa Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 in cui fornisce le prime istruzioni operative riguardanti le nuove disposizioni in materia di compensazioni dei crediti entrate in vigore lo scorso 1° luglio e alcuni esempi utili a inquadrare meglio le novità. Le modifiche sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, della L. n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024). Fino al 30 giugno scorso, le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti erano presentate o trasmesse “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo pari a zero (c.d. modelli F24 a saldo zero); anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo positivo (F24 a saldo positivo)”. Per effetto delle modifiche apportate al citato art. 1, comma 95 – si legge nel documento di prassi - dal 1° luglio 2024 tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate. Tale novità riguarda le compensazioni “orizzontali” e “verticali”, nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail. Infine, sempre dal 1° luglio 2024, è vietato l'uso della compensazione "orizzontale" se il contribuente ha carichi affidati all'agente della riscossione superiori a 100.000 euro alla data di trasmissione della delega di pagamento.

 

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