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Mercoledì, 03 Luglio 2024 15:14

In GU il provvedimento che revisiona il sistema sanzionatorio tributario

Punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, le ritenute certificate dai sostituti d'imposta per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta. La stessa pena si applica per l’omesso versamento dell’IVA dovuta per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Questi reati non sono punibili, invece, se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA. Sono alcune delle disposizioni del D.Lgs. n. 87/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno scorso e in vigore dal giorno successivo, che dispone la revisione del sistema sanzionatorio tributario, alla luce della legge n. 111/2023 (c.d. Delega fiscale). Tra le numerose novità introdotte dal provvedimento, anche la modifica della disciplina del cosiddetto ravvedimento operoso; tra le novità riguardanti l’istituto, il cumulo giuridico che permette, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12 del Dlgs n. 472/1997. Il D.Lgs. n. 87/2024, inoltre, fornisce una definizione di crediti inesistenti e crediti non spettanti. Per quanto riguarda, invece, le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se le stesse imposte non sono dovute, la sanzione varierà da 250 a 1.000 euro. Importi analoghi per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. Fatta eccezione per le ritenute su compensi, interessi e altre somme versate interamente (benché non dichiarate) per cui si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Nel decreto legislativo, infine, si specifica che le nuove norme in materia di sanzioni tributarie e amministrative si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

 

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