Fornite le indicazioni operative sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR), convertito dalla Legge n. 56/2024, che modificano il regime sanzionatorio per somministrazione, appalto e distacco illeciti. In particolare, il citato articolo 29, al comma 4, ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena dell’arresto o dell’ammenda. Lo comunica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 1091 del 18 giugno scorso in cui fornisce alcune precisazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti. Per determinare correttamente l’importo delle ammende, bisogna tenere in considerazione quanto disposto dall’articolo 1, comma 445, lett. d), n. 1, L. n. 145/2018. Disposizione modificata solo in parte dal D.L. n. 19/24, con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero. Tale maggiorazione – si legge nella nota – si applicherà “anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/24”. Considerato poi che “a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione non autorizzata a scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria secondo il D.Lgs. n. 758/1994”. La quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto anche di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’’articolo 18, così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/24. Disposizione che prevede che l’importo delle pene pecuniarie non possa essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro. Soglie minime e massime che andranno applicate ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all’appalto e al distacco illeciti, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'Ispettorato precisa, quindi, che “in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia”, la quale dovrà essere ridotta ad un quarto e sarà pari ad euro 1.250. Nella nota viene trattato anche il regime della recidiva: il D.L. n. 19/2024 ha introdotto, all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 “un nuovo comma 5-quater” che aumenta gli importi delle sanzioni del 20% nei casi in cui il datore di lavoro abbia già ricevuto sanzioni penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. A chiudere la nota, le aggravanti per sfruttamento dei minori, non modificate dal D.L. n. 19/24, e che prevedono “la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda aumentata fino al sestuplo”.
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