Approvato dall’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (art. 16 del D.L. n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023). Così come le istruzioni per la compilazione e l’invio della comunicazione. Come disposto dal decreto 17 maggio 2024 del Ministro degli affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, i soggetti interessati potranno inviare le domande per accedere all’agevolazione fino al prossimo 12 luglio, comunicando l’ammontare delle spese ammissibili - sostenute dal 1° gennaio 2024 - e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Nel provvedimento dell’Erario n. 262747/2024 (e anche nel comunicato stampa diffuso l’11 giugno), si legge che la comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, disponibile sul sito dell’Agenzia dal 12 giugno. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione. Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni – ha chiarito ancora l’Amministrazione finanziaria – viene emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione e per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche. Dal prossimo 31 luglio ed entro il 17 gennaio 2025, inoltre, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione, oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non siano state ricevute le relative fatture elettroniche o non sia stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione. In caso di molteplici invii, le Entrate ricordano che l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
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