Sono diverse le conferme, ma anche le modifiche apportate alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti d’imposta in edilizia e sconto in fattura durante l’iter di conversione in legge del D.L. n. 39/2024 (c.d. Decreto Agevolazioni fiscali). È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio scorso la legge n. 67/2024, di conversione del provvedimento recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, di cui agli artt. 119 e 119-ter del Decreto Rilancio, nonché interventi urgenti in materia fiscale e connessi a eventi eccezionali. Per quanto riguarda le spese sostenute per interventi edilizi a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione – si legge nell’art. 4-bis – la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Viene abolito, tra gli altri, il primo periodo del comma 3-bis dell'art. 2 del D.L. n. 11/2023 convertito nella legge n. 38/2023 che esonerava dal divieto di compensazione dei bonus edilizi gli Istituti Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e gli Enti del Terzo Settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi alle agevolazioni. Il divieto in questione non si applica agli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (art. 1). Come dispone l’art. 2, inoltre, non sarà possibile usufruire dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese effettuate nel 2023 e per le quote residue non fruite dal 2020 al 2022. Trova conferma, dunque, quanto già previsto in precedenza nel decreto. Invariate anche le disposizioni in materia di trasmissione all’ENEA dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (art. 3). Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene stanziato un Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025 (art. 1-bis). Così come un ulteriore Fondo di 100 milioni di euro, sempre per il 2025, per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli Enti del Terzo Settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (art. 1-ter).
Notizie correlate: In GU il Decreto Agevolazioni fiscali: come cambia la disciplina dei bonus edilizi - Nuova stretta sulle compensazioni di bonus e crediti tributari - Decreto Agevolazioni fiscali: le proposte del Cno