Legge delega sulla disabilità. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo decreto attuativo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024, il Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024. Con questo provvedimento si aggiunge un importante tassello all’attuazione della Legge delega n. 227/2021 in materia di disabilità. Il Decreto, in linea con i principi della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, introduce una nuova concezione di disabilità non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla patologia, ma intesa quale ostacolo o limite alla partecipazione nei diversi contesti di vita. L’obiettivo generale del provvedimento è, dunque, quello di analizzare e disciplinare la disabilità secondo una duplice prospettiva: individuale e relazionale ovvero di interazione con l’ambiente.
Con riferimento all’aspetto procedurale, è disposta la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti esistenti entro un’unica procedura valutativa di base affidata in via esclusiva all’Inps. A tale accertamento può oggi conseguire anche la tutela dell’accomodamento ragionevole. L’istituto, già previsto nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 216/2003 (attuativo della Direttiva 78/2000 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), viene espressamente introdotto nella Legge quadro sui disabili. Infatti, il nuovo art. 5-bis della Legge n. 104/92 dispone che la persona con disabilità possa proporre, con apposita istanza scritta alla PA, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati, l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta. Con tale espressione ci si riferisce alle modifiche e agli adattamenti necessari e appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, in condizioni di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali. Nel caso di diniego da parte di un soggetto privato, l’istante e le associazioni legittimate, ferma restando la facoltà di agire in giudizio, possono chiedere al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito con il D.Lgs. n. 20/2024 ,di verificare l’esistenza di una discriminazione.
Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024, il decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, con disposizioni Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
In particolare, l’articolo 5 del provvedimento, modificando il D.Lgs. 199/2021, vieta l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, ma consente interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata. Sarà tuttavia possibile realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole in caso di progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da altri progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Tra le altre misure, all’articolo 9 sono apportate modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, volte a rafforzare i poteri di controllo dell’Arma dei carabinieri nel settore agroalimentare.
In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è previsto (articolo 2) che per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
INPS
L’INPS, con la circolare n. 65 del 15 maggio 2024, ha comunicato di aver rivalutato i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il Nucleo Familiare, in vigore dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.
La circolare, inoltre, specifica che dal 1° marzo 2022, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
L’Inps, con messaggio n. 1850 14 maggio 2024, fornisce chiarimenti in merito alla proroga dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate in Sicilia.
La misura dell’indennità è pari al trattamento di mobilità in deroga.
La misura è stata inizialmente introdotta dall’articolo 1–bis, D.L. 104/2020, ed ha conosciuto nel corso degli anni numerose proroghe, fino a giungere a quella operata dall’articolo 3, comma 2 – bis, D.L. 4/2024, che ha procrastinato l’accesso al trattamento indennitario sino a tutto il 31 dicembre 2024.
Assegno di inclusione: via ai pagamenti dopo i controlli sulla condizione di svantaggio
L’INPS, con il messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, rende noto di aver trasmesso i codici fiscali dei richiedenti, per le necessarie verifiche, ai Comuni interessati, tramite la piattaforma GePI (Gestione dei Patti per l’Inclusione sociale, curata direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), e alle ASL, tramite il servizio dedicato.
In caso di conferma, e se anche le verifiche degli altri requisiti di accesso alla misura avranno esito positivo, le domande saranno progressivamente accolte e poste in pagamento.
L’esito del controllo sarà consultabile, con i prossimi rilasci, direttamente dal cittadino, sul sito istituzionale.
MINISTERO DEL LAVORO
Soccorso alpino e speleologico: aggiornata l’indennità per l’anno 2024
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Ministeriale n. 78 dell’8 maggio 2024, concernente l’aggiornamento dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per l’anno 2024.
L'indennità viene determinata annualmente dal ministero del Lavoro in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria (per l'anno 2024 € 2.331,80.).
INAIL
L’Inail, con la circolare n. 11 del 13 maggio 2024, rende noto l’adeguamento, dal 1° giugno 2024, del trattamento economico, variabile anche in base alla durata dell’assenza, riservato agli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche.
Le diarie sono state aggiornate sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2023 e la media annua del 2022 (5,4%).
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ravvedimento speciale: le precisazioni da parte dell'Agenzia
L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11 del 15 maggio 2024, pubblica alcune precisazioni sull’ambito applicativo delle ultime modifiche normative di recente introdotte in materia di ravvedimento speciale.
L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del Dl n. 39/2024, al fine di incentivare l’adempimento spontaneo, ha disposto l’estensione dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, della sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.
Qualora il contribuente voglia optare per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro i prossimi 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre – sarà tenuto a corrispondere gli interessi nella misura del 2% annuo.
La circolare fornisce anche indicazioni sulle disposizioni dell’articolo 7, comma 7, del Dl n. 39/2024, il quale stabilisce la riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale per le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, per coloro che non avevano perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023 (prevista dalla legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 174 a 178).
Cambi delle valute estere: medie accertate ad aprile
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 15 maggio 2024, che accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di aprile, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
L’indicazione mensile di questi valori da parte dell’Agenzia è prevista negli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del Tuir, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I (“Imposta sul reddito delle persone fisiche”) e II (“Imposta sul reddito delle società”) che vi fanno riferimento, viene accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare in ciascun mese, in relazione al mese precedente.
Crediti di imposta mediazione: istituiti i codici tributo
Con la risoluzione n 23 del 14 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per fruire in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta concessi, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, quando le parti raggiungono l’accordo,
L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti di imposta ai soggetti e alle condizioni ivi indicate.
In particolare, stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.
Avvocati: istituito il codice tributo per mediazione e negoziazione
L'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 24 del 14 maggio 2024 ha istituito i codici tributo per fruire in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta concessi, all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita
L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosceun ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 102 del 13 maggio 2024- assegnazione dell’alloggio militare e spese di ristrutturazione
L’atto di assegnazione dell’alloggio militare, avvenuto con “determina” del Comandante, regolarmente protocollato, costituisce un valido titolo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. Di conseguenza il militare istante, potrà fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi eseguiti sull’immobile detenuto.
ISTAT
FR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di aprile che è pari a 119,3.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di aprile è di 0,752313%.