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Lunedì, 13 Maggio 2024 17:02

Revocabili le dimissioni dei neo genitori anche se già convalidate

Le dimissioni presentate dalle lavoratrici durante la gravidanza o dai genitori nei primi 3 anni di vita dei figli (o dall’ingresso in famiglia) possono essere revocate prima della loro decorrenza e della cessazione del rapporto, anche se già convalidate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A comunicarlo lo stesso Ispettorato con la nota n. 862/2024  dell’8 maggio scorso in cui fornisce chiarimenti in merito alle modalità e le tempistiche per la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, viene confermato il fatto che i neo genitori possano esercitare la revoca delle dimissioni rassegnate anche dopo la convalida dell’INL. L’Ispettorato ricorda che il periodo considerato dal citato art. 55 prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza (oppure da entrambi i genitori durante i primi tre anni di vita del figlio) debbano essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro competente sul territorio, al fine di verificare che “l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta de genitori e non, al contrario, imposta dal datore di lavoro”. L’INL, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottolinea che “le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio”, la cui efficacia è condizionata al provvedimento di convalida, dunque, non vi sono ostacoli a una possibile revoca prima dell’emanazione del provvedimento o anche successivamente, purché avvenga prima della data di effettiva risoluzione del rapporto. In ogni caso – si legge nella nota – anche la revoca delle dimissioni deve essere soggetta a verifica da parte dell’ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte provvederà all’annullamento” della convalida. Inoltre, il funzionario può condurre ispezioni se sospetta comportamenti scorretti o discriminatori da parte del datore di lavoro. Se le dimissioni sono confermate e hanno già avuto effetto, non possono essere annullate. In questo caso, il lavoratore potrà rientrare solo con l'approvazione del datore di lavoro.

 

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