Definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità con cui l’Erario mette a disposizione del contribuente elementi e informazioni per regolarizzare le anomalie relative alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020. Nel provvedimento dell’Amministrazione finanziaria n. 221010 dell’8 maggio scorso sono definite le modalità di trasmissione delle stesse informazioni al contribuente e i criteri per sanare le anomalie e beneficiare delle riduzione delle sanzioni previste per le violazioni. Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati. Se, invece, la mancata registrazione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Rese note dalle Entrate, infine, anche le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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