Modificare da 30 a 90 giorni il termine a partire dal quale si sospende l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi superiori a 10mila euro. E ciò perché il termine attualmente previsto (30 giorni) è “eccessivamente stringente” e non consente al contribuente di poter contestare “un’eventuale infondatezza o illegittimità dell’atto, comprimendo le possibilità di un’eventuale richiesta di sospensione del pagamento in sede amministrativa o giudiziale”. La proposta di modifica giunge dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che lo scorso 16 aprile ha inviato una memoria alla Commissione Finanze del Senato in relazione alla conversione in legge del Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024) che interviene in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, ravvedimento speciale, atti emessi dall’Amministrazione finanziaria e compensazione dei crediti fiscali. Il documento è stato oggetto, tra l’altro, di approfondimento nel corso di “Diciottominuti-Uno sguardo sull’attualità” dello scorso 18 aprile. Sul contributo del Consiglio nazionale è intervenuta Angela Eugenia Losito, Consigliera nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che nel corso della diretta ha esaminato i suggerimenti della Categoria per migliorare il testo del provvedimento in esame. Restando sempre in tema di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi, in relazione al comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Agevolazioni fiscali, il Consiglio nazionale condivide i miglioramenti apportati alla norma rispetto alle previsioni della legge di Bilancio 2024; comma, va ricordato, che dispone l’esclusione della compensazione tramite F24, con alcune specifiche eccezioni, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per importi superiori a 100mila euro e per i quali i termini di pagamento siano scaduti. Tra le altre proposte della Categoria, anche le modifiche in materia di remissione in bonis (art. 2), ravvedimento speciale (art. 7, commi 6 e 7) e gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 7, commi 1-3).
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