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Lunedì, 08 Aprile 2024 10:23

Le Novità Normative della Settimana dal 1° al 7 aprile 2024

Nomadi digitali e lavoratori da remoto extra UE: pubblicate le regole d'ingresso

Il Ministero dell'Interno, con il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2024, stabilisce le regole per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto altamente qualificati non appartenenti all'UE.

I nomadi digitali e i lavoratori da remoto altamente qualificati non appartenenti all'UE possono entrare in Italia al di fuori delle quote stabilite. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, è necessario che i lavoratori dispongano di un reddito minimo annuo, di un'assicurazione sanitaria valida, di una sistemazione adeguata e di un'esperienza lavorativa pregressa. Devono inoltre presentare un contratto di lavoro o un'offerta vincolante. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, è necessario che i lavoratori dispongano di un reddito minimo annuo, di un'assicurazione sanitaria valida, di una sistemazione adeguata e di un'esperienza lavorativa pregressa. Devono inoltre presentare un contratto di lavoro o un'offerta vincolante.

 

Nuove regole per il gioco a distanza

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 aprile 2024, il decreto legislativo n. 41 del  25 marzo 2024, che avvia, come previsto dalla legge di delega fiscale (articolo 15, legge n. 111/2015), il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia. Primo step, i giochi “a distanza” ossia effettuati in modalità interattiva attraverso una piattaforma di gioco su internet, Tv o telefono e non con la presenza fisica del giocatore a un tavolo di gioco o in uno specifico luogo o locale.

Il decreto specifica i principi fondamentali, nazionali ed europei, che regolano i giochi consentiti nello Stato, tra questi, la tutela dei minori e del giocatore, la trasparenza nell’offerta, la tracciabilità dei flussi di denaro delle giocate, il rispetto della libera concorrenza sul mercato comune.

 

 

INPS

SIISL- l’Intelligenza Artificiale a supporto dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro

L’INPS, con il messaggio n. 1358 del 5 aprile 2024, comunica di aver implementato la piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro, con un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per favorire l’incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro.

L’obiettivo è dare piena attuazione alle misure di inclusione sociale – introdotte con D.L. 4 maggio 2023 n.43, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85 – consentendo l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione e lavoro (SFL) che seguono l’iter di attivazione lavorativa, indirizzando ciascun utente verso le proposte di lavoro più consone rispetto al profilo professionale maturato.

 

Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

L’INPS, con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024, pubblica le istruzioni e dati, ai lavoratori marittimi, per la determinazione della retribuzione media giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per la malattia e il calcolo dei flussi retributivi.

L’Istituto informa che è stato dismesso, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione dei dati retributivi tramite il servizio finora in uso “Comunicazione dei flussi retributivi”.

Nel caso di assenza di flussi UNIEMENS, le strutture territoriali devono provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria. In seguito alla ricezione del flusso UNIEMENS del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in automatico.

Infine, la circolare precisa che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.

 

Assetto delle contribuzioni minori dovute dalle aziende speciali

L'Inps ha pubblicato la circolare 53  del 3 aprile 2024 che contiene un  riepilogo dettagliato degli obblighi contributivi relativi alle prestazioni assistenziali, a carico delle aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del D.lgs n. 267/2000,  ovvero le aziende di servizi controllate dagli enti locali

Inoltre, l'Istituto  fornisce le indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

Assegno di inclusione – tempistiche primo incontro con i servizi sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 6062 del 28 marzo 2024, stabilisce che, in fase di prima attuazione dell’Assegno di inclusione e solo per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del PAD. Per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI.

Il Ministero del Lavoro, in accordo con l’INPS, sta procedendo all’allineamento automatico delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.

Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorre dal momento della sottoscrizione del PAD del nucleo.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Risposta n. 85 del 4 aprile 2024 - Anagrafe tributaria – servizi di Crowdfunding – esonero dall'obbligo di  comunicazione all'ARF

l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il gestore di un portale di crowdfunding è esonerato dagli obblighi di comunicazione all'ARF (archivio dei rapporti finanziari) per le operazioni sotto soglia quando non esercita alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento (che genera i c.d. wallet) né alcuna forma di gestione finanziaria degli investimenti.

 

Risposta n. 86 del 4 aprile 2024 - Rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a  due  diversi Enti previdenziali in parte già dedotti in anni precedenti

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla modalità di tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti previdenziali in parte già dedotti in anni precedenti. In particolare l'Agenzia spiega che tali somme rimborsate, concorrendo al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, non rilevano ai fini dell'applicazione della flat tax incrementale. Inoltre, ai fini dell'IRPEF, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle categorie reddituali specificatamente individuate dalla normativa, in linea di principio, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA

Consulenza giuridica n. 1 del 4 aprile 2024 – irap ristorni ai soci di cooperative

L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un’associazione di cooperative in relazione i ristorni ai soci di cooperative, stabilisce che tali ristorni essendo considerati alla stregua di distribuzioni di utili e, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile Irap. L’Agenzia chiarisce che il principio generale che sorregge il relativo sistema impositivo, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma Irap), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi. Nell’ipotesi in cui sussista un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell’Irap diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo; ciò in quanto le indicazioni contenute nel Documento Oic prescrivono che la contropartita del relativo debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società non prevedono un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell’utile non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.